Rivista Online
Ultime notizie
12/10/2009 - LE SOCIETÀ COOPERATIVE
12/10/2009
Legge 23 luglio 2009, n. 99 –
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (G.U. 31 luglio 2009, n. 176 – S.O. n. 136)
L’art. 10 della legge n. 99/2009 (“legge sullo sviluppo”) ha introdotto alcune modifiche alla normativa sulle società cooperative. È stato previsto l’obbligo per le cooperative (società a capitale variabile con scopo mutualistico) dell’iscrizione presso l’albo delle società cooperative (art. 2511 del codice civile). L’iscrizione all’albo assume pertanto un carattere costitutivo: in caso di mancata iscrizione la cooperativa non può fruire delle agevolazioni previste dalla normativa. La presentazione all’Ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita dell’impresa determina l’automatica iscrizione della cooperativa nell’albo. Per dimostrare il possesso della mutualità prevalente (requisito definito dagli artt. 2512-2514 del codice civile e che consente di ottenere delle agevolazioni fiscali), le società cooperative hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione annuale, mediante strumenti informatici, all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative (Camera di commercio) contenente i dati di bilancio che comprovano lo svolgimento dell’attività in misura prevalente con i soci. In caso di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività della cooperativa, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. È stato soppresso l’obbligo, previsto dal terzo comma dell’art. 2515 del codice civile, di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle società cooperative a mutualità prevalente. In caso di perdita dei requisiti della mutualità prevalente la cooperativa è tenuta a comunicare tale condizione alla Camera di commercio, che provvede alla variazione della sezione di iscrizione nell’albo delle società cooperative. L’omessa o ritardata comunicazione è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta la sospensione semestrale di ogni attività della cooperativa.

