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21/09/2009 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER LE SOCIETA' CHE APPLICANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
21/09/2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto 1 aprile 2009, n. 48 Regolamento recante: «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali».
(G.U. 15 maggio 2009, n. 111)
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 30 luglio 2009
Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi.
(G.U. 28 agosto 2009, n. 199)
Sono stati approvati i decreti ministeriali riguardanti la fiscalità delle imprese che redigono il bilancio applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Modificando l’art. 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) il legislatore ha previsto che per le imprese che adottano i principi contabili internazionali valgono anche ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dagli IAS/IFRS. In tal modo viene rafforzato il principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio IAS/IFRS; è pertanto possibile assumere le qualificazioni di bilancio ispirate al principio IAS/IFRS della prevalenza della sostanza sulla forma, in sostituzione del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali. È stata pertanto introdotta una deroga alle disposizioni dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali, alle risultanze negoziali e all’acquisizione/passaggio della proprietà dei beni, nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Le società che applicano gli IAS/IFRS devono invece continuare a osservare sia le disposizioni fiscali riguardanti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, le valutazioni e gli accantonamenti, sia quelle che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS/IFRS. Si tratta, in particolare, delle norme che prevedono l’imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale (quale l’imposizione ripartita pro quota di talune plusvalenze).
Esempio – Acquisto e successiva vendita di azioni proprie
Secondo gli IAS/IFRS, dal punto di vista contabile l’acquisto di azioni proprie è assimilabile, nella sostanza, a una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti; l’eventuale successiva cessione è, per conseguenza, assimilata a una nuova emissione di azioni. L’operazione non determina alcun componente positivo o negativo di reddito da rilevare nel Conto economico ma produce effetti solo sul patrimonio netto. In base al principio di derivazione, tenendo conto della qualificazione dell’operazione che è assimilata alla estinzione ed emissione di azioni, ai fini fiscali l’acquisizione e la cessione di azioni proprie non danno luogo a fenomeni reddituali per il soggetto emittente e, di conseguenza, le azioni acquisite non sono beni aventi rilevanza fiscale, così come non rileva l’eventuale differenza tra il prezzo di cessione e il relativo costo di acquisto delle azioni proprie (rilevato a diretto incremento o riduzione del patrimonio netto a titolo di soprapprezzo).

