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28/09/2009 - INTERESSI DI MORA ALL’8%
28/09/2009
Ministero dell’Economia e delle Finanze Comunicato Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. 28 agosto 2009, n. 199)
Il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore. Il tasso da utilizzare è il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato del 7% (9% per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili). Per il secondo semestre 2009 il tasso di riferimento della Banca centrale europea è pari all’1%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo 01/07-31/12 2009 gli interessi di mora si applicano nella misura dell’8%. Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di mora applicabile nel secondo semestre 2009 è il più basso da quando è in vigore la normativa sui ritardi nei pagamenti; ciò è dovuto alla politica monetaria adottata dalla BCE che per contrastare la crisi economica ha drasticamente ridotto i tassi di interesse applicati nelle operazioni con gli enti creditizi (Tabella allegata in pdf).

