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28/09/2009 - MANOVRA D'ESTATE 2009
28/09/2009
Legge 3 agosto 2009, n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (G.U. 4 agosto 2009, n. 179 – S.O. n. 140)
È stato convertito in legge il decreto anticrisi di giugno 2009 contenente alcune disposizioni, finalizzate a contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria. Tali misure si aggiungono a quelle dei decreti anticrisi di novembre 2008 e di febbraio 2009. Si prendono in esame qui di seguito le disposizioni di maggiore interesse per lo svolgimento del programma di Economia aziendale.
VALUTA E DISPONIBILITÀ DI BONIFICI E ASSEGNI (ART. 2). Sono stati fissati dei limiti massimi alla data di valuta e alla data di disponibilità economica riconosciute a favore del beneficiario per tutti i bonifici e gli assegni circolari e bancari (TABELLA 1).
Ricordiamo che l’art. 120 del Testo Unico Bancario prevede per il versamento di contanti, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento che la data di valuta coincida con il giorno del versamento.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (ART. 2). Con una precedente norma (art. 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) è stata prevista la nullità della commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o a fronte di utilizzi in assenza di fido. Detta norma ha inoltre previsto la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente. La norma che è stata ora aggiunta, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, ha stabilito che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,50%, calcolato trimestralmente, dell’importo dell’affidamento.
DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (ART. 5). È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Tale agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.
Esempio – Investimento in un macchinario
Nel mese di ottobre 2009 una spa svolgente attività manifatturiera ha acquistato un macchinario nuovo del costo di 120.000 euro. Nel calcolo del reddito imponibile dell’anno 2009 l’impresa applica una variazione in diminuzione del reddito di bilancio di: euro (120.000 x 50%) = 60.000 euro che determina un risparmio di imposta (aliquota IRES 27,50%) di: euro (60.000 x 27,50%) = 16.500 euro di cui l’impresa fruisce il 16 giugno 2010 in occasione del versamento del saldo delle imposte. L’agevolazione riguarda soltanto l’IRES (o IRPEF e relative addizionali), mentre non rileva ai fini IRAP.
CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ (ART. 5). In presenza di un aumento di capitale di società di capitali o di società di persone di importo fino a 500.000 euro, eseguito da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro il 5 febbraio 2010), si presume un rendimento del 3% annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
Esempio – Aumento di capitale sociale
Nel mese di novembre 2009 una spa ha effettuato un aumento a pagamento del capitale sociale di 200.000 euro con conferimento in denaro da parte dei soci, tutti persone fisiche. L’importo escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura del 3% dell’incremento del capitale sociale: euro (200.000 x 3%) = 6.000 euro Il periodo agevolato in cui opera il beneficio fiscale è fissato in 5 anni e decorre dal periodo d’imposta nel corso del quale è stato perfezionato l’aumento del capitale sociale. Nel nostro caso, la spa dal 2009 al 2013 applica una variazione in diminuzione del reddito di bilancio di 6.000 euro, che considerando l’aliquota IRES 27,50% determina il seguente risparmio di imposta. Il risparmio di imposta complessivo è di 8.250 euro, pari al 4,125% dell’aumento del capitale sociale. (TABELLA 2)
NUOVI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI (ART. 6). Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si procederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento (decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988) compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Per i beni a più avanzata tecnologia o beni che producono risparmio energetico la norma dovrebbe favorire un’accelerazione dell’ammortamento; infatti l’aumento del coefficiente di ammortamento consente una riduzione del periodo complessivo di deduzione del costo e un incremento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile. Invece per i beni industrialmente meno strategici, la norma dovrebbe comportare un allungamento del periodo di ammortamento fiscale.

