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19/10/2009 ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

19/10/2009

Banca d’Italia

Comunicato

Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

(G.U. 24 giugno 2009, n. 144)

www.bancaditalia.it

Come previsto da una deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), la Banca d’Italia ha approvato le norme sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario – ABF) che possono insorgere tra le banche (o altri intermediari finanziari) e la clientela relativamente a operazioni e servizi bancari e finanziari disciplinati dal Testo unico bancario. L’obbligo di aderire all’ABF è previsto per tutti gli intermediari finanziari; l’adempimento di tale obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria.

In base alle disposizioni della Banca d’Italia, il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo presentato alla banca non abbia ricevuto risposta nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento può presentare ricorso. All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Per le richieste aventi come oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia può essere esaminata dall’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Le controversie sono affidate a un organo decidente, articolato in tre collegi territoriali:

·il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;

·il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria; il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero;

·il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. I collegi sono costituiti da cinque membri:

I collegi sono costituiti da cinque membri:

·il presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia; ·un membro designato dalle associazioni degli intermediari; ·un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti. Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. I componenti dell’organo decidente devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. Essi sono scelti tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, ovvero altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori.

Ogni collegio è affiancato da una segreteria tecnica della Banca d’Italia, con compiti di segreteria e di istruttoria. Un’apposita struttura presso la Banca d’Italia svolge compiti di coordinamento delle segreterie tecniche e di informazione pubblica sull’attività dei collegi; tale struttura centrale di coordinamento gestisce e pubblica sul sito Internet dell’ABF un archivio elettronico delle decisioni dei collegi. Il procedimento prende avvio con il ricorso, presentato dal cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo alla banca non abbia avuto risposta entro 30 giorni dalla sua ricezione da parte della banca stessa. Il ricorso, che deve avere per oggetto la stessa contestazione del reclamo ed essere sottoscritto dal cliente, può essere presentato per conto del cliente da un’associazione di categoria. Il ricorso non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Il cliente deve fornire alla banca tempestiva comunicazione del ricorso proposto; entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, la banca trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni insieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso. L’istruttoria sul ricorso è curata dalla segreteria tecnica territorialmente competente. Sul ricorso il collegio si deve pronunciare entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni. La decisione, corredata della relativa motivazione, deve essere comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla pronuncia. Nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte, il collegio deve fissare il termine entro il quale la banca deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, la banca è tenuta ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Entrambe le parti hanno la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria o a ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

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