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19/10/2009 BANCA D’ITALIA, NUOVA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA BANCARIA
19/10/2009
Banca d’Italia
Comunicato
Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
(G.U. 10 settembre 2009, n. 210 – S.O. n. 170)
La disciplina sulla trasparenza bancaria, introdotta alcuni anni fa dalla Banca d’Italia, ha contribuito a rendere più chiare le relazioni tra gli intermediari finanziari e i clienti e ad accrescere la sensibilità dell’opinione pubblica verso il tema dei costi dei servizi bancari. Tuttavia, l’applicazione di tali norme ne ha messo in evidenza alcuni limiti, in particolare l’eccesso di informazioni da fornire alla clientela e l’elevato numero di documenti cartacei da produrre. Dall’altro lato, l’accresciuta concorrenza richiede strumenti che permettano effettivamente al cliente di confrontare agevolmente le varie offerte degli intermediari finanziari e di scegliere la proposta per lui più adatta. In occasione dell’assemblea ordinaria dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), svoltasi a Roma l’8 luglio 2009, il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi ha affrontato questo tema: «La crisi rafforza la necessità di continuare nell’azione per migliorare gli standard di correttezza e trasparenza nei rapporti con il pubblico; per dirimere in tempi rapidi le controversie tra gli intermediari e i clienti; per promuovere un uso più consapevole degli strumenti finanziari da parte dei risparmiatori e degli investitori. La fiducia della clientela è perno di stabilità del sistema finanziario. La nuova disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia si è profondamente evoluta rispetto al passato, vuole che il cliente disponga di informazioni semplici da capire, utili a valutare la convenienza delle operazioni che gli vengono proposte, la correttezza di chi gliele propone; richiede agli intermediari di adottare procedure interne che assicurino comportamenti corretti».
È in questo quadro che si colloca la riforma della disciplina sulla trasparenza bancaria, realizzata dalla Banca d’Italia al fine di raggiungere precisi obiettivi:
1.la semplificazione della documentazione che le banche e gli altri intermediari finanziari devono mettere a disposizione della clientela, sia per ridurre i costi sia per rendere l’informativa più chiara e comprensibile;
2.la comparabilità delle informazioni prodotte dagli intermediari attraverso la documentazione di trasparenza, che dà la possibilità ai clienti di confrontare le diverse offerte;
3.il rafforzamento della tutela della clientela superando i limiti mostrati dalle attuali disposizioni;
4.l’aggiornamento della normativa per tenere conto dei vari provvedimenti approvati recentemente (commercio elettronico, commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, mutui indicizzati al tasso BCE ecc.).
La nuova disciplina sulla trasparenza bancaria, che le banche devono recepire entro il 31 dicembre 2009, prevede l’utilizzo di vari strumenti.
1.Documenti contenenti i principali diritti del cliente
Le banche devono esporre nei locali aperti al pubblico e mettere a disposizione dei clienti un documento generale denominato “Principali diritti del cliente”. Inoltre, le banche devono mettere a disposizione della clientela apposite “Guide” riguardanti i contratti di conto corrente (con i servizi più comunemente associati quali bancomat, assegni, carte di credito, scoperti ecc.), i mutui ipotecari, l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario – ABF). Tutti i documenti devono essere predisposti in conformità dei modelli indicati dalla Banca d’Italia.
2.Fogli informativi
Le banche devono mettere a disposizione dei clienti “Fogli informativi” contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. I tassi di interesse applicati alle operazioni di intermediazione creditizia devono essere riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile; per le operazioni di raccolta o di impiego fondi che prevedono la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Nel caso di offerta fuori sede, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria, mediatore creditizio) ed eventuali costi e oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.
3.Documento di sintesi
Ai contratti è unito un “Documento di sintesi”, che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio. Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto, del quale è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso. Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.
4.Indicatore Sintetico di Costo
Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti (prestiti personali, prestiti finalizzati), conti correnti destinati ai consumatori, aperture di credito offerte ai clienti al dettaglio. Per i contratti di conto corrente, l’ISC rappresenta una misura sintetica del costo totale del conto corrente stesso.
5.Comunicazioni alla clientela Per i rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto e il documento di sintesi devono essere inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. L’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento; con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l’estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto.

