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2/11/2009 GUIDA OPERATIVA OIC SULLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE

02/11/2009

http://www.fondazioneoic.it/

Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha stabilito sia l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali (principi IAS/IFRS), sia le regole per passare dal bilancio redatto secondo le norme del codice civile al bilancio in base ai principi IAS/IFRS. Alla definizione delle regole di gestione contabile di uno dei punti principali di questo decreto legislativo, la distribuzione di utili e riserve, è dedicata l’ultima Guida operativa predisposta dall’OIC. L’applicazione del criterio del fair value (valore equo) può comportare l’iscrizione nel Conto economico di componenti positivi di reddito non effettivamente realizzati (differenza tra fair value e costo storico); una eventuale distribuzione di utili non realizzati comprometterebbe l’integrità del patrimonio delle società che applicano i principi IAS/IFRS. L’art. 6 del d.lgs. n. 38/2005 fissa pertanto precisi limiti alla distribuzione di utili derivanti dall’applicazione dei criteri del fair value e del patrimonio netto, distinguendo tra:

1.utili disponibili, derivanti da plusvalenze relative agli strumenti finanziari di negoziazione, plusvalenze relative alla operatività in cambi, plusvalenze relative alle operazioni di copertura;

2.utili indisponibili, derivanti da plusvalenze relative agli investimenti immobiliari, plusvalenze relative alle attività biologiche, plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto; tali utili devono essere accantonati a una riserva indisponibile del patrimonio netto in sede di destinazione del risultato economico d’esercizio. I principi IAS/IFRS prevedono in altri casi (valutazione degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, rivalutazione delle attività immateriali e materiali ecc.) che i maggiori valori derivanti dall’utilizzo del fair value abbiano come contropartita non un componente positivo di reddito ma una riserva del patrimonio netto, che non può essere distribuita. L’importo delle riserve costituite con utili indisponibili e quello delle riserve derivanti da valutazioni al fair value da imputare a patrimonio devono risultare al netto del relativo effetto fiscale. Infatti la differenza positiva tra fair value e costo storico è assoggettata a tassazione solo nel momento di realizzo dell’attività; si rileva pertanto una divergenza temporanea tassabile, che genera imposte differite da iscrivere nel Fondo imposte differite.

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