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9/11/2009 SCHEDA DI TRASPORTO
09/11/2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 30 giugno 2009
Approvazione della scheda di trasporto.
(G.U. 4 luglio 2009, n. 153)
Come previsto dal decreto legislativo n. 286/2005, successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 (art. 7-bis), con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato definito il contenuto della scheda di trasporto. La scheda di trasporto è un documento compilato dal committente, che il vettore deve conservare a bordo del veicolo, avente lo scopo di favorire i controlli sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale. Il documento deve essere emesso in due esemplari: uno è trattenuto dal committente, l’altro è rilasciato al vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto di merci su strada o da altra documentazione equivalente. La presenza a bordo del veicolo della scheda di trasporto deve considerarsi alternativa a quella del contratto di trasporto stipulato in forma scritta. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto:
-la lettera di vettura internazionale CMR;
-i documenti doganali (DAU, documenti di transito, carnet TIR ecc.);
-il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009;
-i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa;
-il documento di trasporto (Ddt);
-ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.
Si può pertanto evitare la compilazione della scheda di trasporto inserendo sul documento di trasporto la denominazione, l’indirizzo e la partita IVA dei soggetti coinvolti (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce); per il vettore deve essere indicato il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. In tal caso il Ddt deve accompagnare le merci durante il trasporto. In caso di controllo su strada il conducente deve dunque esibire la scheda di trasporto (è consentito mostrare anche la copia dell’originale o la stampa del documento trasmesso al vettore per fax o per via telematica) o copia del contratto di trasporto o uno degli altri documenti sopra elencati. Tali documenti per essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto devono essere integrati con i dati mancanti previsti nella scheda (ad esempio i dati del numero d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori del vettore, l’indicazione del proprietario e del caricatore della merce qualora siano diversi dal committente). Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti a collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionati? da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. (vedi tabella allegata)

