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15/02/2010 PARI OPPORTUNITÀ UOMO-DONNA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E LAVORO

15/02/2010

Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5

Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

(G.U. 5 febbraio 2010, n. 29)

Con l’approvazione del d.lgs. n. 5/2010 sono state apportate importanti modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006). È stato introdotto il principio del mainstreaming di genere, in base al quale la formulazione e l’attuazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività devono tener conto dell’obiettivo della parità uomo-donna.

Codice delle pari opportunità

Art. 1 Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività.

Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale. Sono vietati i trattamenti economici differenziati: a uno stesso lavoro, o in presenza di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, deve corrispondere la medesima retribuzione per uomini e donne. Il d.lgs. n. 5/2010 introduce, inoltre, alcune modifiche al d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo a ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive.

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