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15/02/2010 RECEPITA LA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO

15/02/2010

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

(G.U. 13 febbraio 2010, n. 36 – S.O. n.29)

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE, PSD – Payment Services Directive), uno dei pilastri dell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA – Single Euro Payments Area). Con la creazione dell’area unica dei pagamenti in euro (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, all’interno dei confini nazionali e tra Paesi diversi, con condizioni di base, diritti e obblighi uniformi.

Il d.lgs. n. 11/2010 introduce una serie di novità sui soggetti che possono prestare servizi di pagamento, sulle forme di tutela della clientela, sui diritti e gli obblighi delle parti nell’esecuzione di operazioni di pagamento.

È prevista una nuova categoria di operatori non bancari, gli istituti di pagamento, abilitati ad abbinare alla propria attività commerciale l’offerta di servizi di pagamento (compresa la concessione di credito ma non la raccolta del risparmio) finora riservata alle banche. Pertanto, soggetti quali le catene della grande distribuzione, le compagnie telefoniche e le stazioni di rifornimento potranno prestare i servizi di pagamento anche attraverso il cellulare.

Gli istituti di pagamento potranno offrire ai clienti la possibilità di aprire conti di pagamento, conti prepagati in cui si potranno accreditare versamenti di contante, stipendi e pensioni, bonifici, girofondi da c/c e da carte di credito e si potranno addebitare bollette, premi di assicurazione, abbonamenti e gli acquisti di beni/servizi acquistati nei punti vendita.

Le disposizioni di bonifico devono essere eseguite e addebitate nel giorno lavorativo bancario di presentazione della disposizione allo sportello, o in un’altra data successiva espressamente indicata dal cliente. È stata eliminata la valuta prefissata per il beneficiario di un bonifico; pertanto, non è più possibile riconoscere al beneficiario una valuta anteriore alla data di addebito del conto corrente. Per le operazioni di accredito in conto corrente relative al bonifico si applica lo stesso principio di contestualità: i fondi sono messi a disposizione del beneficiario nella stessa giornata e con medesima valuta in cui sono a disposizione della banca.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento è previsto che, dal momento del ricevimento di un ordine, l’importo sia accreditato sul conto del beneficiario entro la fine del giorno lavorativo successivo.

Fino al 1° gennaio 2012 le banche potranno stabilire con la clientela un tempo maggiore ma non superiore a 3 giorni lavorativi. Considerando anche quanto stabilito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi), le condizioni di valuta e disponibilità economica di bonifici e versamenti di assegni sono riportate nella tabella.

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