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01/03/2010 IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI
01/03/2010
Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18
Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.
(G.U. 19 febbraio 2010, n. 41)
Con il decreto legislativo n. 18/2010 il Governo ha provveduto a recepire nel nostro ordinamento giuridico le seguenti direttive:
-la direttiva 2008/8/CE, sui criteri di territorialità IVA delle prestazioni di servizi;
-la direttiva 2008/9/CE, sulla procedura di rimborso IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di rimborso;
-la direttiva 2008/117/CE, sulla lotta alle frodi fiscali collegate alle operazioni intracomunitarie.
Per i servizi internazionali, dal 1° gennaio 2010, le imprese e i liberi professionisti devono applicare le seguenti regole.
Committente privato consumatore (Business to Consumer – B2C): la prestazione di servizi è assoggettata a IVA in Italia, cioè nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi.
Esempio – Un'impresa italiana esegue una prestazione di servizi a favore di un cittadino tedesco. Il committente è un privato consumatore e quindi il luogo di tassazione dell’operazione è il Paese in cui è stabilito il prestatore. Pertanto l’impresa italiana emette nei confronti del cliente tedesco una fattura con IVA.
Committente soggetto passivo d’imposta (Business to Business – B2B): la prestazione di servizi è assoggettata a IVA nel luogo di stabilimento del committente estero. Il prestatore di servizi italiano deve emettere la fattura riportando la norma in base alla quale non è applicata l’IVA indicando sulla fattura il numero di partita IVA del cliente.
Esempio – Un'impresa italiana esegue una prestazione di servizi a favore di una impresa tedesca. Il committente è un soggetto passivo d’imposta e quindi il luogo di tassazione dell’operazione è il Paese in cui è stabilito il committente (Germania). L’impresa italiana emette fattura con la dicitura «operazione non soggetta a IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972»; l’impresa tedesca integra la fattura con IVA sulla base delle disposizioni in vigore in Germania. Nel caso in cui sia invece una impresa italiana a ricevere una prestazione di servizi effettuata da un’impresa tedesca, in base alla normativa in vigore nel nostro Paese l’impresa italiana ha l’obbligo di emissione dell’autofattura in quanto non è prevista la possibilità di integrare la fattura emessa dall’impresa tedesca.
Gli elenchi Intrastat (sistema di rilevazione dati con funzioni di monitoraggio fiscale e di controllo statistico) devono comprendere, oltre agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie di beni, le prestazioni di servizi intracomunitarie rese e ricevute. La trasmissione di tali elenchi deve avvenire all’agenzia delle Dogane per via telematica con periodicità mensile; è ammessa la trasmissione trimestrale se l’importo delle operazioni effettuate non supera 50.000 euro. È stata eliminata la presentazione annuale.

