Rivista Online
Ultime notizie
01/03/2010 INTERESSI DI MORA FERMI ALL’8%
01/03/2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Comunicato
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
(G.U. 18 febbraio 2010, n. 40)
Il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore. Il tasso da utilizzare è il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato del 7% (9 % per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili). Per il primo semestre 2010 il tasso di riferimento della Banca centrale europea è pari all’1%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo 01/01-30/06 2010 gli interessi di mora si applicano nella misura dell’8%. Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di mora applicabile nel primo semestre 2010 è uguale a quello utilizzato nel precedente semestre e risulta il più basso da quando è entrata in vigore la normativa sui ritardi nei pagamenti. In questi mesi la BCE non ha infatti modificato l’indirizzo della propria politica monetaria: ridurre drasticamente i tassi di interesse applicati nelle operazioni con le banche al fine di contrastare la crisi finanziaria ed economica.

