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08/03/2010 DIRETTIVA UE SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DELLE SOCIETÀ QUOTATE
08/03/2010
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27
Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
(G.U. 5 marzo 2010, n. 53 – S.O. n. 43)
È stato approvato dal Governo il decreto legislativo con cui si dà attuazione alla direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate in mercati regolamentati. L’obiettivo della direttiva è quello di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l’esercizio del diritto di voto. Segnaliamo le principali novità del provvedimento legislativo.
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea (per casi particolari sono previsti termini diversi).
Diritto di porre domande
Gli azionisti hanno la possibilità di rivolgere domande connesse con le materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea stessa. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili sul sito internet della società.
Diritto di voto
È legittimato all’esercizio del diritto di voto il soggetto che risulti, in base alla comunicazione dell’intermediario nei cui conti l’azionista ha iscritto le proprie azioni, titolare del conto sul quale sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione (record date). Le registrazioni di acquisto o di vendita di azioni compiute sui conti dell’intermediario successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.
Voto in via elettronica
Salvo che lo statuto sociale non preveda diversamente, il voto in assemblea può essere esercitato anche per corrispondenza o in via elettronica. La disposizione riguarda tutte le società, quotate e non quotate in mercati regolamentati.
Deleghe di voto
Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società designano per ciascuna assemblea un rappresentante indipendente al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Per quanto riguarda la sollecitazione di deleghe di voto, il soggetto che la promuove non deve più, come in precedenza, possedere azioni della società (almeno 1% del capitale sociale).
Maggiorazione del dividendo
Lo statuto della società può prevedere un dividendo più elevato per gli azionisti in possesso di una partecipazione non superiore allo 0,50% del capitale sociale (o la minore percentuale indicata nello statuto) che abbiano conservato i titoli azionari per un periodo continuativo indicato nello statuto e comunque non inferiore a un anno. La maggiorazione del dividendo non può essere superiore al 10% del dividendo distribuito alle altre azioni.
Relazione finanziaria annuale e relazione di revisione
Il progetto di bilancio di esercizio, con la relazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione legale almeno 15 giorni prima della data in cui sono messe a disposizione del pubblico (presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento) la relazione finanziaria annuale (comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5) e la relazione di revisione. Tra la data di pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione di revisione e la data di svolgimento dell’assemblea che approva il bilancio vi devono essere non meno di 21 giorni.

