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08/03/2010 RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

02/03/2010

Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

(G.U. 25 febbraio 2010, n. 46)

Sulla base di quanto previsto dall’art. 53, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n.99 (“legge sullo sviluppo”) il Governo ha approvato il decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo, modificando in più parti la legge 29 dicembre 1993, n. 580, si prefigge il duplice scopo di semplificare le procedure di gestione e di vigilanza sulle camere di commercio e di valorizzare alcune funzioni e compiti delle camere di commercio.

Per quanto riguarda la loro natura, le camere di commercio sono definite enti pubblici dotati di autonomia funzionale; viene inoltre espressamente richiamato il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione. È stato introdotto il concetto di sistema camerale costituito dalle camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e i loro organismi strumentali, le camere di commercio italiane all’estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Tra le funzioni e i compiti assegnati alle camere di commercio assumono un particolare rilievo:

- il supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;

- la promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche.

La vigilanza sul sistema camerale è affidata sia al Ministero dello Sviluppo Economico per le funzioni e i compiti attinenti alla competenza dello Stato sia alle regioni nelle materie di propria competenza. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, sentita l’Unioncamere, può emanare direttive sulla tenuta del registro delle imprese.

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