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03/05/2010 AGGIORNAMENTO DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 12

03/05/2010

www.fondazioneoic.it

Il decreto legislativo n. 173/2008 con cui è stata data attuazione alla direttiva 2006/46/CE ha, tra l’altro, aggiornato l’art. 2427 del codice civile riguardante il contenuto della Nota integrativa, stabilendo di riportare in questa parte del bilancio d’esercizio le informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate e sugli accordi fuori bilancio. A seguito di tale modifica della normativa civilistica, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato il principio contabile OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi) inserendovi l’appendice di aggiornamento

Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio (articolo 2427 n. 22-bis e n. 22-ter cod. civ.).

Operazioni con parti correlate

La Nota integrativa deve contenere le informazioni sulle operazioni con parti correlate (società controllanti, società controllate, società collegate, dirigenti con responsabilità strategiche della società ecc.), precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (vedi box).

Accordi fuori bilancio

La Nota integrativa deve contenere informazioni sulla natura e sull’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (accordi fuori bilancio), con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (vedi box).

L’appendice al principio contabile OIC 12 è indirizzata alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e ai principi contabili nazionali. Non si applica invece alle società quotate, alle banche, agli altri istituti finanziari e alle imprese di assicurazione.

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