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26/04/2010 IVA, ELENCHI CLIENTI E FORNITORI DI PAESI BLACK LIST
26/04/2010
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 30 marzo 2010
Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali
(G.U. 16 aprile 2010, n. 88)
Al fine di contrastare le frodi fiscali IVA il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha imposto un nuovo obbligo ai soggetti che operano con Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati (Paesi black list - vedi tabella). I soggetti passivi IVA devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di:
-cessioni di beni,
-prestazioni di servizi rese,
-acquisti di beni,
-prestazioni di servizi ricevute,
compiute rispettivamente con clienti e fornitori di Paesi black list.
Gli elenchi clienti e fornitori devono essere presentati per via telematica all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Tale periodo è il trimestre per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; negli altri casi il periodo di riferimento è il mese.
Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni:
-codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
-numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
-in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
-in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
-periodo di riferimento della comunicazione;
-per ciascuna controparte (cliente o fornitore), l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle relative note di variazione;
-per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
-per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

