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03/05/2010 RECEPITA LA DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI

03/05/2010

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(G.U. 23 aprile 2010, n. 94 – S.O. n.75)

Il Governo ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE sui servizi nel mercato interno, meglio conosciuta come “direttiva Bolkestein” dal nome dell’ex commissario europeo che nel 2004 presentò la proposta. Con tale direttiva è stato introdotto il principio della libertà di circolazione dei servizi: «gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio». In pratica viene stabilita la possibilità della libera dislocazione sul territorio comunitario delle imprese fornitrici di servizi, ma la normativa e i controlli sulle imprese di servizi che operano sul territorio di un dato Paese attengono a quest’ultimo e non al Paese di provenienza delle imprese. Il decreto legislativo n. 59/2010 abolisce tutti i regimi autorizzatori non giustificati da motivi imperativi di interesse generale (ad esempio, ordine pubblico), che sono sostituiti dalla dichiarazione di inizio attività.

Segnaliamo alcune novità in materia di attività commerciali introdotte dal provvedimento legislativo.

Requisiti professionali per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande

L’esercizio in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Esercizi di vicinato

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato (vedi tabella) sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, con cui il soggetto interessato dichiara tra l’altro di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo per il settore alimentare).

Commercio su aree pubbliche

L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Agente di commercio e mediatore

Con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sono stati soppressi i ruoli, tenuti presso la Camera di commercio, per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio e dell’attività di mediatore. Tali attività sono ora soggette a una dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio mediante lo sportello unico del comune competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel Registro delle imprese se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando la relativa qualifica.

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