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25/10/2010 NORME PER L’AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI
22/10/2010
Legge 4 agosto 2010, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
(G.U. 11 agosto 2010, n. 186)
La legge n. 127/2010 contiene una serie di misure riguardanti il settore dell’autotrasporto merci per conti terzi: sono state ripristinate le tariffe minime a favore dei vettori e sono state introdotte nuove norme sui termini di pagamento, i tempi di carico e scarico e la responsabilità solidale di tutta la filiera del trasporto.
Tariffe minime
Sia per una maggiore sicurezza stradale sia per garantire la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, il corrispettivo pagato dal committente al vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti. È consentita la deroga ai costi minimi per le prestazioni di trasporto effettuate entro il limite di 100 chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore. Alla conclusione del contratto il vettore deve consegnare al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l’azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Termine di pagamento
Il pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada deve essere effettuato entro 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti. In caso di mancato pagamento entro i 60 giorni, il creditore ha diritto a ricevere gli interessi di mora; qualora il pagamento del corrispettivo avvenga oltre i 90 giorni dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi di mora, sono previste delle sanzioni per il committente.
Tempi di carico e scarico
Il tempo di attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico non può essere superiore alle 2 ore, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce. Il committente deve fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. Superato il periodo di franchigia delle 2 ore, il committente ha l’obbligo di versare al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni.
Azione diretta sui pagamenti
Il vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore, a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di un contratto stipulato con un precedente vettore o direttamente con il mittente, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale (responsabilità solidale di tutta la filiera del trasporto).

