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25/10/2010 DIRETTIVA UE SULLA FATTURAZIONE

22/10/2010

Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

(G.U.U.E. n. 189 Serie L, 22 luglio 2010)

Con le disposizioni della direttiva 2010/45/UE si semplifica la procedura di fatturazione e, di conseguenza, vengono ridotti gli obblighi amministrativi a carico delle imprese e si aumenta l’efficacia dell’azione di contrasto delle frodi IVA.

Le novità principali contenute nel provvedimento riguardano la fattura elettronica. Si realizza una sostanziale equiparazione di trattamento tra la fattura cartacea e la fattura elettronica, eliminando molti vincoli giuridici e tecnici che finora hanno impedito la diffusione dei sistemi elettronici di fatturazione presso le piccole e medie imprese di tutti i paesi UE.

In base a una precedente direttiva UE è già consentito alle imprese di formare, trasmettere e conservare con sistemi elettronici le fatture; la trasmissione e l’archiviazione della fattura con strumenti elettronici può avvenire a condizione che l’autenticità della sua origine e l’integrità del contenuto siano garantite dall’apposizione sulla fattura della firma elettronica avanzata, oppure mediante la trasmissione della fattura con il sistema EDI (Electronic Data Interchange). In sede di recepimento di queste disposizioni europee la normativa italiana ha previsto che sulla fattura elettronica siano apposti il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata dell’emittente, o che si utilizzi un sistema EDI di trasmissione elettronica della fattura che garantisca i requisiti di autenticità e integrità.

La direttiva 2010/45/UE mantiene l’obbligo di assicurare l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura, ma introduce il principio secondo il quale «ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura» (nuovo articolo 233 della direttiva 2006/112/CE, come sostituito dalla direttiva 2010/45/UE). Pertanto le imprese non devono più osservare specifici obblighi nel formare e nel trasmettere le fatture elettroniche; la direttiva si limita a fornire degli esempi di procedure di fatturazione in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura. Per esempio, se le imprese realizzano processi interni di controllo delle operazioni soggette a fatturazione in grado di assicurare l’esistenza di una correlazione tra la fattura e la cessione di beni/prestazione di servizi realmente effettuata («i controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi»), gli Stati membri dovranno riconoscere ai documenti la validità e l’efficacia della fattura.

Altre due novità contenute nella direttiva 2010/45/UE riguardano la fattura semplificata e l’IVA per cassa. Gli Stati UE dovranno consentire alle imprese di emettere una fattura semplificata quando la fattura è di importo non superiore a 100 euro, o nel caso in cui sia necessario modificare una fattura, per esempio con emissione di una nota di accredito. La fattura semplificata dovrà riportare la data di emissione, i dati identificativi dell’emittente, la quantità, la qualità e il prezzo dei beni ceduti o dei servizi resi, l’importo dell’IVA e, nel caso di nota di accredito, il riferimento specifico e univoco alla fattura iniziale e i dati che vengono modificati.

La direttiva 2010/45/UE introduce l’IVA per cassa, un meccanismo, già previsto dalla normativa fiscale del nostro Paese, utile alle piccole e medie imprese che spesso versano l’IVA sulle operazioni effettuate prima di averla riscossa dai propri clienti. Gli Stati UE possono riconoscere ai soggetti IVA con un ridotto volume d’affari la possibilità di differire la liquidazione e il versamento dell’IVA dovuta all’erario fino al momento dell’incasso dell’imposta dai clienti cui è stata addebitata in fattura. Tali clienti, a loro volta, potranno portare in detrazione l’IVA esposta nella fattura ricevuta solo dopo averla pagata. Questo regime opzionale potrà essere adottato dai soggetti IVA con un volume d’affari annuo non superiore a 500.000 euro, elevabile a 2.000.000 di euro previa consultazione del Comitato IVA.

Le disposizioni previste dalla direttiva 2010/45/UE dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 e saranno concretamente applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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