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8/11/2010 INTERESSI DI MORA ANCORA FERMI ALL’8%
08/11/2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Comunicato
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
(G.U. 16 agosto 2010, n. 190)
Il d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore.
Il tasso da utilizzare è il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato del 7% (9% per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili).
Per il secondo semestre 2010 il tasso di riferimento della Banca centrale europea è pari all’1%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo 01/07-31/12 2010 gli interessi di mora si applicano nella misura dell’8%. Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002.
Il tasso di mora applicabile nel secondo semestre 2010 è uguale a quello utilizzato nei due semestri precedenti e risulta il più basso da quando è entrata in vigore la normativa sui ritardi nei pagamenti. La BCE ha infatti non ha infatti variato la propria linea di politica monetaria, che prevede bassi tassi di interesse nelle operazioni effettuate con le banche.

