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24/01/2011 IVA, REVERSE CHARGE ANCHE PER TELEFONI CELLULARI E COMPONENTI DI PERSONAL COMPUTER

24/01/2011

Agenzia delle Entrate

Circolare n. 59/E

23 dicembre 2010

Dal 1° gennaio 2007 nel settore dell’edilizia è operativo il sistema del reverse charge (meccanismo della c.d. inversione contabile). Si tratta di un sistema – introdotto per semplificare la riscossione dell’IVA e contrastare la frode o l’evasione fiscale – in base al quale l’impresa che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi emette fattura senza IVA e l’impresa che riceve tale fattura deve integrare il documento indicando l’aliquota e la relativa imposta e annotarlo sia nel registro delle fatture emesse (o nel registro dei corrispettivi) sia nel registro delle fatture ricevute. La Legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’estensione del reverse charge ad altre operazioni. Ha infatti stabilito che l’IVA sia dovuta dal cessionario o dal committente (soggetto d’imposta) nel caso di acquisto di telefoni cellulari e personal computer tuttavia l’uso del reverse charge per tali operazioni è stata subordinata all’autorizzazione rilasciata dal Consiglio UE. Con Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei telefoni cellulari e dei componenti di personal computer (dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale). Il meccanismo dell’inversione deve essere applicato alle sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio; restano pertanto esclusi dal reverse charge gli acquisti di cellulari e di componenti di computer effettuati presso i commercianti al dettaglio da imprese e lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.

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