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23/5/2011 FEDERALISMO REGIONALE E PROVINCIALE
24/05/2011
Decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
(G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
Con l’approvazione del d.lgs. n. 68/2011 è stato compiuto un altro passo verso la completa attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009). Il decreto, in vigore dal 27 maggio 2011, specifica le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e delle province.
Per le regioni a statuto ordinario a partire dal 2013 viene rideterminata l’addizionale regionaleall’IRPEF; per mantenere invariato il carico fiscale sui contribuenti è programmata una corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale. Alla nuova aliquota si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale (attualmente 0,9%), che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% per il 2013, dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015. Se la maggiorazione è superiore allo 0,5%, la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi rientranti nel primo scaglione di reddito IRPEF.
Alle regioni è attribuita anche una compartecipazione al gettito IVA, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente; dal 2013 l’aliquota è fissata sulla base del fabbisogno sanitario “in una sola regione”. A decorrere dal 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle singole regioni sono stabilite in conformità con il principio di territorialità; tale principio tiene conto del luogo di consumo (identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore; nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione).
Il finanziamento delle province è basato sull’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto), che è tributo proprio derivato con aliquota 12,5%; dal 2011 le province possono manovrare l’aliquota in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali. Una seconda fonte di finanziamento è costituita dalla compartecipazione provinciale all’IRPEF, che compensa, dal 2012, la soppressione dei trasferimenti statali alle province e l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Infine dal 2013 le regioni devono sopprimere i trasferimenti regionali di parte corrente diretti alle province e determinano d’intesa con le province stesse una compartecipazione alla tassa automobilistica.

