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2/5/2011 ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
02/05/2011
Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 56
Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati. (G.U. 28 aprile 2011, n.97)
Per ridurre gli oneri e semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle società di medie dimensioni, con il decreto legislativo n. 56/2011 è stato introdotto un nuovo caso di esonero dal bilancio consolidato.
Non sono soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo aziendale.
Ricordiamo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato anche le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 17.500.000 euro;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 35.000.000 euro;
-dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Tale esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

