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26/09/2011 GIUSTIZIA CIVILE, RIDOTTI A TRE I RITI PROCESSUALI
26/09/2011
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (G.U. 21 settembre 2011, n. 220)
Il Consiglio dei ministri, in base alla delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009, ha approvato in via definitiva, un decreto legislativo in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria. Attraverso un’opera di razionalizzazione e di semplificazione della normativa speciale in materia civilistica, i trentatré riti esistenti sono stati ricondotti ai tre modelli procedimentali di base previsti dal codice di procedura civile: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione (vedi tabella).
A giudizio del Governo, negli ultimi decenni l’evoluzione normativa è stata contrassegnata dalla crescita dei modelli processuali, avvenuta, spesso senza un disegno organico, per trovare formule procedimentali capaci di assicurare la celerità nella definizione dei giudizi. Questo fenomeno ha costituito nel tempo – sempre secondo il parere del Governo – un fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, ed è stato individuato come una delle cause di disfunzioni dei giudizi civili e di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto.
petterà al giudice rettificare con un’ordinanza l’errore commesso quando una controversia viene promossa in una forma diversa da quella disciplinata dal d.lgs. n. 150/2011, stabilendo anche l’eventuale passaggio a un altro giudice in caso di difetto di competenza.
Per quanto riguarda il regime transitorio, i nuovi modelli di procedura civile non sono applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (6 ottobre 2011).

