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03/10/2011 AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

03/10/2011

Per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali (Convenzione sui diritti del fanciullo – New York 20 novembre 1989; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Roma 4 novembre 1950; Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli – Strasburgo 25 gennaio 1996), dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è stata istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

L’Autorità garante è un organo monocratico; il titolare, nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

La legge n. 112/2011 attribuisce all’Autorità garante numerose competenze.

In particolare, l’Autorità garante:

-è chiamata a promuovere l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

-deve verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

-ha il compito di segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

-deve diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

-deve favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

-è chiamata a presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente;

-può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

-promuove studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Inoltre l’Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

Chiunque può rivolgersi all’Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni o di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

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