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03/10/2011 LINEE GUIDA PER I BILANCI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
03/10/2011
Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (G.U. 24 giugno 2011, n. 145).
In attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il Governo ha approvato il decreto legislativo n. 91/2011 con cui si procede all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Sono esclusi dalle disposizioni di tale provvedimento le regioni, gli enti locali e i relativi enti strumentali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali la riforma della contabilità è stata realizzata con uno dei decreti legislativi previsti dalla legge delega sul federalismo fiscale.
I conti delle amministrazioni pubbliche italiane risultano caratterizzati sia dall’impiego di differenti sistemi contabili, sia dall’adozione di strutture e schemi di classificazione eterogenei per i bilanci di previsione e i conti consuntivi.
Al fine di garantire informazioni contabili omogenee aggregabili e consolidabili riguardanti tutti i centri di spesa, il decreto legislativo n. 91/2011 prevede che l’armonizzazione delle procedure contabili sia realizzata attraverso:
- l’individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
- l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale;
- l’affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale.
In particolare, l’applicazione di un sistema di contabilità integrato (sistema di contabilità finanziaria e sistema di contabilità economico-patrimoniale), con un piano dei conti unico e integrato, consentirà di avere informazioni complete e registrate automaticamente per tutte le operazioni di gestione (aspetti finanziario, economico e patrimoniale) e di rappresentare l’esposizione delle variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi economici e finanziari che le hanno prodotte.
Considerata la rilevanza dell’innovazione, è stata prevista una fase di transizione, con il passaggio definitivo al sistema di contabilità integrato a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.
A partire dal 2012 è prevista una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l’ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Viene pertanto modificata la tradizionale interpretazione della competenza finanziaria, che prevede che entrate e spese siano imputate al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno). L’individuazione dell’esercizio di competenza finanziaria determina significativi effetti sul fenomeno dei residui attivi e passivi.

