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10/10/2011 PRINCIPIO CONTABILE OIC 6, RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E INFORMATIVA DI BILANCIO
10/10/2011
L’OIC ha approvato un nuovo principio contabile – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio – destinato alle società che redigono il bilancio in base alle normativa civilistica e ai principi contabili nazionali.
A causa della crisi economica numerose imprese non sono oggi più in grado di far fronte tempestivamente ai propri impegni finanziari. Si moltiplicano di conseguenza gli accordi di ristrutturazione del debito, sia per risanare l’esposizione finanziaria del debitore, sia per soddisfare, a volte parzialmente, le ragioni del creditore. Da qui la decisione dell’OIC di elaborare un apposito principio avente come scopo la definizione del trattamento contabile e dell’informativa integrativa delle operazioni di ristrutturazione del debito (debiti di regolamento e debiti di finanziamento).
La ristrutturazione di un debito è un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui quest’ultimo si trova.
In pratica, il creditore rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti nei confronti del debitore, che si traducono in vantaggi economici e/o finanziari per il debitore stesso.
I vantaggi economici per il debitore sono riconducibili al fatto che il creditore rinuncia a parte del valore nominale del debito a scadenza e/o all’ammontare degli interessi passivi maturati o che matureranno dal momento della concessione e fino al momento del pagamento ed estinzione dell’obbligazione. A determinate condizioni, tale rinuncia può comportare l’iscrizione di un utile nel Conto economico del debitore.
I vantaggi finanziari riguardano, invece, lo spostamento in avanti dei termini per l’adempimento dell’obbligazione finanziaria (quota capitale e/o quota interessi), senza che ciò comporti necessariamente la variazione di valore economico del debito in quanto lo slittamento in avanti dei pagamenti è compensato dalla maturazione di maggiori interessi. In tale caso l’operazione non dà origine a componenti di reddito da iscrivere nel Conto economico.
Le modalità attraverso le quali si può realizzare la ristrutturazione di un debito sono le seguenti:
1.la modifica delle condizioni originarie del debito (variazione del tasso di interesse, della data di scadenza, del valore da rimborsare a scadenza ecc.);
2.il trasferimento dal debitore al creditore di un’attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale o totale del debito;
3.l’emissione di azioni o quote e il loro trasferimento dal debitore al creditore a estinzione parziale o totale del debito.
Caso 1 – La rinuncia da parte del finanziatore di una quota del prestito concesso determina una riduzione del valore di bilancio del debito dell’impresa. La differenza tra il valore contabile del debito ante-ristrutturazione e il valore contabile del debito post-ristrutturazione rappresenta un componente positivo di reddito (Utile da ristrutturazione) da iscrivere nel Conto economico alla voce E 20) Proventi straordinari.
Caso 2 – Per estinguere il proprio debito l’impresa può trasferire al creditore una parte delle attività iscritte in bilancio (immobilizzazioni immateriali e materiali, partecipazioni, prodotti in magazzino, crediti ecc.).
La differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell’attività ceduta rappresenta un componente positivo o negativo di reddito da iscrivere nel Conto economico, rispettivamente alla voce E 20) Proventi straordinari o alla voce E 21) Oneri straordinari. In caso di trasferimento di immobilizzazioni immateriali o materiali, per il calcolo del valore contabile dell’attività ceduta occorre tenere conto del relativo fondo ammortamento.
Caso 3 – Per estinguere il proprio debito l’impresa può convertire il debito in capitale mediante l’emissione di quote o azioni e il loro trasferimento al creditore. In tal caso non si registra alcun componente di reddito: il capitale sociale e l’eventuale riserva soprapprezzo presentano convenzionalmente un importo uguale al valore contabile del debito.
In presenza di operazioni di ristrutturazione dei debiti commerciali o finanziari, in un’apposita sezione della Nota integrativa della impresa debitrice devono essere fornite una serie di informazioni qualitative e quantitative riguardanti:
-la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa;
-le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito;
-gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre sulla posizione finanziaria netta, sul patrimonio e sul reddito dell’impresa.
Tali informazioni devono essere presenti nella Nota integrativa del bilancio relativo:
-all’esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti a un accordo al termine di tale esercizio;
-all’esercizio in cui l’operazione di ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti;
-agli esercizi successivi a quello in cui l’operazione di ristrutturazione diviene efficace tra le parti fintanto che gli effetti economici-finanziari dell’operazione rimangono rilevanti.

