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10/10/2011 FEDERALISMO: BILANCI ARMONIZZATI PER REGIONI ED ENTI LOCALI
10/10/2011
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (G.U. 26 luglio 2011, n. 172).
Con il d.lgs. n. 118/2011, in attuazione a quanto previsto dalla legge sul federalismo fiscale, vengono armonizzati i sistemi contabili e i bilanci delle Regioni e degli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) e dei relativi enti strumentali. Le Regioni e gli enti locali devono adottare la contabilità finanziaria alla quale devono affiancare, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti di gestione sotto i profili finanziario e economico-patrimoniale.
La gestione di tali amministrazioni pubbliche deve essere conforme a precisi principi contabili generali (o postulati) (Vedi Riquadro 1)
Per consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, le Regioni e gli enti locali devono adottare un comune piano dei conti integrato. Il piano è ispirato a comuni criteri di contabilizzazione ed è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. L’elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
Il sistema di bilancio delle Regioni e degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione; esso è finalizzato a fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
Il bilancio di previsione finanziario annuale e il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale e deve essere aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Le Regioni e gli enti locali devono adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.
Deve inoltre essere redatto, sulla base di un apposito schema, un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul sito internet delle amministrazioni pubbliche, contenente una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura e alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell’eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi.
Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e per permettere la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari, le Regioni e gli enti locali devono adottare uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. (Vedi Riquadro 2)
I termini di approvazione dei bilanci sono i seguenti:
-il 31 dicembre dell’anno precedente per il bilancio di previsione;
-il 30 aprile dell’anno successivo per il rendiconto;
-il 30 giugno dell’anno successivo per il bilancio consolidato.
La seconda parte del d.lgs. n. 118/2011 è riservata ai principi contabili generali e applicati per il settore sanitario. Le disposizioni contenute in questa parte sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento da parte degli enti destinatari, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi organismi.
Gli enti destinatari sono:
-le Regioni;
-le aziende sanitarie locali;
-le aziende ospedaliere;
-gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
-le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
-gli istituti zooprofilattici.
Il bilancio d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale, predisposto con riferimento all’anno solare, è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo gli schemi previsti dal d.lgs. n. 118/2011.
Per verificare l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e adottare le conseguenti modifiche, a decorrere dal 2012 sarà avviata (per le amministrazioni pubbliche individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) una sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, riguardante l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi.
Le modalità della sperimentazione saranno definite, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La sperimentazione riguarderà anche la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria (Vedi Riquadro 3), secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l’ente di riferimento, saranno registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre fin dal primo anno la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Viene pertanto modificata la tradizionale interpretazione della competenza finanziaria, che prevede che entrate e spese siano imputate al periodo amministrativo in cui sorge il diritto a riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno). L’individuazione dell’esercizio di competenza finanziaria determina significativi effetti sulle dimensioni del fenomeno dei residui attivi e passivi.
Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale avrà carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.
Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti potranno essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.

