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10/10/2011 LEGGE SULLA PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ QUOTATE
10/10/2011
Legge 12 luglio 2011, n. 120. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (G.U. 28 luglio 2011, n. 174).
È stata approvata la legge sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Il provvedimento – che modifica alcuni articoli del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) – è finalizzato a risolvere il problema della scarsa presenza di donne nelle posizioni di vertice delle società, in particolare nei consigli di amministrazione delle società quotate.
Lo statuto delle società quotate deve prevedere che il riparto dei membri del consiglio di amministrazione da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi; il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.
È prevista un’articolata procedura nel caso in cui il consiglio di amministrazione eletto non rispetti i criteri di equilibrio di rappresentanza dei generi. La CONSOB diffida la società interessata affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi; l’inottemperanza alla diffida comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 100.000 a € 1.000.000), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della CONSOB, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. L’inosservanza di tale ultima diffida comporta la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione.
L’atto costitutivo delle società quotate deve disciplinare il riparto dei membri del collegio sindacale in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Anche in tal caso è prevista la procedura di diffida da parte della CONSOB nell’ipotesi di inottemperanza, con eventuale applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 20.000 a € 200.000) e, in ultima istanza, la decadenza dei membri del collegio sindacale della società inottemperante.
Le norme sulla parità di accesso agli organi delle società quotate si applicano dal primo rinnovo degli organi societari interessati successivo a un anno dalla data di entrata in vigore delle norme stesse. Per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove disposizioni, al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un quinto degli organi amministrativi e di controlloeletti.
Le disposizioni sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo si applicano anche alle società a controllo pubblico non quotate; tuttavia, per tali società la disciplina di dettaglio è demandata a un apposito regolamento, da adottare entro due mesi dall’entrata in vigore della legge.

