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17/10/2011 RIFORMA DELL’APPRENDISTATO

17/10/2011

Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (G.U. 10 ottobre 2011, n. 236).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo unico dell’apprendistato, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 247/2007. Il provvedimento riforma l’istituto dell’apprendistato, che viene definito come un contratto di lavoro finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

L’applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale dell’apprendistato è assicurata dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Infatti, al termine del regime transitorio (della durata massima di sei mesi) in base alla contrattazione collettiva di settore troveranno completa attuazione le nuove disposizioni. Soltanto per il settore della Pubblica Amministrazione è previsto un apposito decreto di “armonizzazione” della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto legislativo n. 167/2011 disciplina tre tipologie di apprendistato:

apprendistato per la qualifica professionale, con cui è possibile anche assolvere l’obbligo di istruzione; è rivolto ai soggetti che abbiano compiuto 15 anni (e fino al compimento del 25° anno di età); la durata del contratto è fissata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e in ogni caso non può essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale;

apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), con cui è possibile apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro per i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni; i contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione; la durata del contratto, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni o cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

apprendistato di alta formazione e ricerca, con cui è possibile essere assunti per attività di ricerca, per conseguire un titolo di studio di livello secondario superiore, universitario o di alta formazione, per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali; è rivolto ai soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e ha una durata definita dalle regioni.

È inoltre possibile ricorrere all’apprendistato per la qualificazione o la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi (apprendistato per la riqualificazione).

L’impresa non può assumere un numero di apprendisti superiore al numero dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio; se non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne ha meno di tre), può assumere fino a tre apprendisti.

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