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24/10/2011 FEDERALISMO FISCALE: SANZIONI E PREMI PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI TERRITORIALI
24/10/2011
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
È stato approvato l’ottavo e ultimo decreto legislativo di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n.42/2009).
Il d.lgs. n. 149/2011 si propone di dare concretezza ai criteri di responsabilità e autonomia che caratterizzano la nuova governance di regioni, province e comuni prevedendo, da un lato, delle sanzioni per gli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, dall’altro lato, dei premi per gli enti territoriali che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari in condizioni di equilibrio.
Per rafforzare la responsabilizzazione e la trasparenza del governo delle autonomie territoriali, il d.lgs. n. 149/2011 introduce la relazione di fine legislatura regionale e la relazione di fine mandato provinciale e comunale. Si tratta di un rendiconto finale dell’attività svolta dagli amministratori regionali e locali, che consente ai cittadini di esercitare un controllo democratico sull’operato degli eletti, anche in vista delle successive elezioni.
La relazione di fine legislatura deve essere sottoscritta dal presidente della giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura; deve inoltre essere pubblicata sul sito istituzionale della regione.
Tale relazione deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento, tra l’altro, a sistema ed esiti dei controlli interni, eventuali rilievi della Corte dei conti, eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, stato certificato del bilancio regionale.
La relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato; deve inoltre essere pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune.
Tale relazione deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento, tra l’altro, a sistema e esiti dei controlli interni, eventuali rilievi della Corte dei conti, azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Il presidente della giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni; inoltre non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato e dell’Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.
Disposizioni analoghe sono previste per il sindaco e il presidente della giunta provinciale ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell’ente locale; essi non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo; non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.
Sanzioni per le regioni e gli enti locali sono previste in caso di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Meccanismi premiali saranno invece applicati agli enti territoriali virtuosi e agli enti territoriali che partecipano all’azione di contrasto all’evasione fiscale.

