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7/11/2011 LIBRI CONTABILI DIGITALI

07/11/2011

Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

(G.U. 12 luglio 2011, n. 160)

L’art. 6, comma 2, lettera f-quater) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto Decreto sviluppo), convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), ha introdotto alcune modifiche all’art. 2215 bis del codice civile, che consente di formare e tenere con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa (Vedi Riquadro)

La principale modifica riguarda la frequenza con la quale devono essere apposte la marcatura temporale e la firma digitale: non più ogni tre mesi ma una sola volta all’anno. Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria il termine annuale per apporre la marcatura temporale e la firma digitale è entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine coincide con quello previsto per i libri e le scritture contabili formati e tenuti con modalità analogica o meccanografica.

In pratica, una impresa che tiene la contabilità mediante un apposito software gestionale, con il medesimo termine per osservare gli adempimenti civilistici, potrà procedere alla stampa dei libri contabili, del bilancio d’esercizio e della dichiarazione fiscale (procedura analogica), oppure potrà apporre sul file la marcatura temporale e la firma digitale (procedura informatica).

Le registrazioni contabili informatizzate hanno la stessa efficacia probatoria di quelle cartacee.

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