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30/01/11 GLI INTERESSI DI MORA TORNANO ALL’8%
30/01/2012
Ministero dell’economia e delle finanze
Comunicato
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali
(G.U. 27 gennaio 2012, n. 22)
Il d.lgs. n. 231/2002 – il decreto legislativo con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore.
Il tasso da utilizzare è il tasso d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili).
Per il primo semestre 2012 tale tasso d’interesse della BCE è stato fissato all’1%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, nel periodo 01/01-30/06 2012 gli interessi di mora si applicano nella misura dell’8%.
Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002. Il tasso di mora applicabile nel primo semestre 2012 è diminuito di 0,25 punti percentuali ed è tornato all’8%, il saggio rimasto in vigore dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011. La BCE ha infatti modificato il proprio orientamento di politica monetaria, riducendo nell’ultimo periodo il tasso di interesse applicato nelle operazioni effettuate con le banche (operazioni di mercato aperto e operazioni su iniziativa delle controparti).

