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01/2007 - Basilea 2


L’ordinamento giuridico del nostro Paese è stato adeguato alla disciplina comunitaria sul patrimonio di vigilanza delle banche, il cosiddetto Accordo Basilea 2

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore l’Accordo Basilea 2 (New Basel Capital Accord), l’accordo raggiunto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (a cui partecipano alti funzionari delle banche centrali nazionali dei principali Paesi industrializzati e avente il compito di elaborare delle direttive vincolanti per il sistema bancario) il cui scopo principale è il rafforzamento della stabilità delle banche.
Le norme di Basilea 2 si basano su tre «pilastri»:
- il primo pilastro prevede che le banche abbiano un patrimonio minimo per far fronte ai rischi tipici della propria attività (rischio di credito, rischio di mercato e rischi operativi); a tal fine sono previste diverse metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali (un metodo di base e uno o più metodi che utilizzano, in misura più o meno ampia, i sistemi interni aziendali di misurazione e gestione dei rischi) in funzione delle dimensioni, della complessità e delle capacità organizzative degli intermediari;
- il secondo pilastro richiede alle banche di adottare una strategia e un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, assegnando alle banche centrali nazionali il compito di verificare l’affidabilità dei risultati e di assumere le opportune misure correttive;
- il terzo pilastro introduce obblighi di informativa pubblica che le banche devono fornire in ordine alla propria adeguatezza patrimoniale, alla rischiosità e all’organizzazione per favorire il controllo da parte del mercato (disciplina di mercato).
In sintesi, Basilea 2 obbliga le banche a gestire in maniera accurata e a quantificare i rischi collegati alle operazioni svolte; le banche, in particolare, devono ponderare l’esposizione verso ciascun cliente debitore per l’effettivo rischio che essa presenta, accantonando l’8% del risultato nel patrimonio di vigilanza.
Per rendere tali norme operative nel nostro Paese sono stati necessari tre interventi normativi. Anzitutto il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che recepisce le direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento (2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006) modificando e integrando alcune disposizioni del Testo unico bancario (TUB) e del Testo unico della finanza (TUF). Al decreto-legge hanno fatto seguito due provvedimenti normativi secondari delle Autorità creditizie, rappresentati, nell’ordine, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Fonte
Decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297
Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
(G.U. 27 dicembre 2006, n. 299)

Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto 27 dicembre 2006

Banca d’Italia – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

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