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01/2007 - Finanziaria 2007
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Un unico articolo suddiviso in 1334 commi. Si presenta così la legge finanziaria 2007, incentrata sugli obiettivi della crescita e sviluppo, del risanamento dei conti pubblici e della equità e solidarietà sociale |
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Dopo aver convertito in legge il decreto n. 262/2006 (legge 24 novembre 2006, n. 286), il Parlamento ha completato la manovra per il 2007 con il varo della legge finanziaria. Come accaduto nei due anni precedenti, il provvedimento legislativo è composto di un unico articolo, questa volta suddiviso in 1.364 commi. Con la manovra approvata si intendono perseguire le tre seguenti finalità:
- crescita e sviluppo;
- risanamento dei conti pubblici;
- equità e solidarietà sociale.
I principali ambiti di intervento sono i seguenti:
- riforme e risparmi nei quattro comparti della spesa pubblica (amministrazione dello Stato, autonomie locali, sanità, previdenza);
- politica tributaria ed efficienza del fisco per una maggiore equità sociale;
- risanamento dei conti pubblici, con un rapporto deficit/PIL al 2,8% e un avanzo primario al 2% nel 2007;
- investimenti e risorse per lo sviluppo.
Il livello massimo del saldo netto da finanziare è stabilito in 29 miliardi di euro per il 2007, 26 miliardi di euro nel 2008 e 18 miliardi di euro nel 2009.
Prendiamo in esame le misure del provvedimento di maggiore interesse per lo studio di economia aziendale e di scienza delle finanze.
IRPEF
Sono state modificate le aliquote IRPEF. Le deduzioni dal reddito imponibile (no tax area e family area) sono state eliminate e sostituite con le detrazioni fiscali per familiari a carico e per redditi di lavoro).
Assegni per il nucleo familiare Sono state introdotte rilevanti modifiche al calcolo dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento sia ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sia ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
Nelle famiglie con più di tre figli di età inferiore a 26 anni, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano anche i figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
Compensazione debiti/crediti fiscali Le operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro devono essere preventivamente comunicate in via telematica dai contribuenti titolari di partita IVA all’Agenzia delle entrate.
Nella comunicazione, da eseguire entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l’operazione, devono essere specificate l’importo e la tipologia del crediti oggetto della compensazione. In caso di mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, si applica il principio del silenzio assenso.
Tracciabilità dei pagamenti ai professionisti In base alla legge n. 248/2006 i professionisti devono incassare i compensi solo mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni non trasferibili o bonifici, con altre modalità di pagamento bancario o postale oppure attraverso sistemi di pagamento elettronico) e non in contanti, fatta eccezione per importi inferiori a 100 euro.
Con la legge finanziaria è stato previsto che fino al 30 giugno 2008 il limite sia di 1.000 euro e nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 sia di 500 euro. Imposta sulle successioni e donazioni Sono state apportate alcune modifiche all’imposta sulle successioni e donazioni; sono state previste una franchigia di 100.000 euro per i fratelli e le sorelle e l’esenzione di imposta nel caso di trasferimento d’azienda a condizione che il beneficiario prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni. Imposta di bollo sulle cambiali Sono state stabilite le regole per l’arrotondamento dell’imposta di bollo sulle cambiali. L’importo del bollo deve essere arrotondato a 0,10 euro; l’arrotondamento avviene per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a 0,05 euro o superiori a 0,05 euro. L’importo minimo del bollo sulle cambiali è fissato in 0,50 euro.
Imposta di scopo I Comuni possono deliberare l’istituzione di una imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile ICI (imposta comunale sugli immobili) un’aliquota massima dello 0,5 per mille.
IRAP È stata ridotta l’IRAP a carico delle imprese. Ai fini del calcolo della base imponibile di tale imposta sono considerati costi della produzione deducibili anche i seguenti costi per il personale:
- l’importo di 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato (tale importo è elevato a 10.000 euro per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Comunicazione telematica dei corrispettivi
La legge n. 248/2006 ha stabilito che i commercianti al dettaglio debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (comunicazione telematica dei corrispettivi). La legge finanziaria dispone che l’efficacia di detta norma decorre dalla data fissata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008. Inoltre è stato disposto che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato devono decidere quale destinazione dare al proprio TFR: se continuare a lasciare in azienda le quote di TFR che matureranno in futuro, oppure destinare tali quote a fondi pensione o a polizze assicurative previdenziali al fine di ottenere una pensione integrativa a quella erogata dall’INPS. In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore si applica il principio del silenzio-assenso e il TFR maturando viene destinato a un fondo pensione. Nelle imprese con almeno 50 dipendenti il TFR non investito nella previdenza integrativa deve invece essere interamente trasferito a un apposito Fondo INPS. Con la legge finanziaria è stato infatti istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile», gestito per conto dello Stato dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Ogni mese le imprese con un organico di almeno 50 addetti devono versare a tale Fondo, in relazione ai propri dipendenti che non hanno scelto di destinare il TFR a forme pensionistiche complementari, un contributo pari alla quota di TFR maturata. Il Fondo INPS garantisce ai lavoratori dipendenti l’erogazione del TFR per la quota corrispondente ai versamenti effettuati. Le risorse del Fondo INPS, al netto delle prestazioni erogate ai lavoratori, sono destinate a finanziare gli investimenti pubblici in ricerca e infrastrutture. Per compensare le imprese della diversa destinazione del TFR (forme di previdenza complementare o Fondo INPS) è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi sociali, applicandolo in via prioritaria ai contributi per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.
Fonte
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(G.U. 27 dicembre 2006, n. 299 – S.O. n. 244)
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