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02/2008 - Procedure di conciliazione e di arbitrato per i risparmiatori
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Il Governo ha disciplinato le procedure di conciliazione e di arbitrato nelle controversie investitori-intermediari riguardanti la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. |
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Con il d.lgs. n. 179/2007 il Governo ha attuato la delega contenuta nella legge sulla tutela del risparmio (legge n. 262/2005), disciplinando le procedure di conciliazione e di arbitrato nelle controversie tra investitori e intermediari riguardanti la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. In sintesi il provvedimento legislativo prevede l’istituzione di: - una Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB; - procedure di conciliazione e arbitrato davanti alla CONSOB; - un sistema di indennizzo a favore degli investitori e dei risparmiatori nei cui confronti banche o intermediari abbiano violato gli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza; - un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori vittime di crack finanziari. La procedura di conciliazione deve essere attivata dall’investitore tramite la presentazione di una istanza, a patto che non sia stato già presentato un reclamo all’intermediario o non siano scaduti i termini ordinari per l’impugnazione del contratto. In sede di conciliazione le parti possono liberamente definire il contenuto dell’accordo e la procedura deve chiudersi entro 60 giorni. La procedura di arbitrato sarà disciplinata da un regolamento della CONSOB; l’arbitrato avrà natura rituale, ovvero si concluderà con un lodo e sarà ispirato ai criteri di rapidità, economicità ed efficienza. È previsto il versamento di un indennizzo a favore degli investitori qualora risulti l’inadempimento degli intermediari. Tale indennizzo deve essere corrisposto a seguito dell’accertamento dell’inadempimento dell’intermediario da parte della CONSOB, tramite le procedure di conciliazione e arbitrato. La CONSOB è chiamata a individuare i criteri di determinazione dell’indennizzo; tuttavia l’investitore può agire in giudizio per il riconoscimento del maggior danno, ulteriore all’indennizzo già riconosciuto. Viene infine istituito un Fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori, la cui gestione è affidata alla CONSOB. Il Fondo di garanzia interviene qualora l’intermediario condannato non risarcisca il cliente; dopo il risarcimento a favore di un risparmiatore, il Fondo di garanzia esercita una azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. Le risorse del Fondo di garanzia provengono dal versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazione delle norme che disciplinano l’attività degli intermediari. Fonte Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (G.U. 30 ottobre 2007, n. 253) |
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