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03/2007 - Borsa Merci Telematica Italiana
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È stato approvato il regolamento generale della Borsa Merci Telematica Italiana, il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici |
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La Deputazione nazionale della Borsa Merci Telematica Italiana ha approvato, ai sensi del DM 6 aprile 2006, n. 174, il regolamento generale di BMTI. Con tale regolamento diventa completamente operativa la Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) - il mercato telematico regolamentato dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote – che rappresenta una componente fondamentale per la realizzazione di un “sistema mercato” fondato su basi regolamentari certe e univoche, in grado di garantire efficienza ed equità negli scambi, chiarezza nella intermediazione e trasparenza nelle dinamiche di formazione dei prezzi.
Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento della BMTI. In particolare disciplina:
- gli organi della BMTI (Deputazione nazionale, Società di gestione, Camere di commercio) definendone i compiti;
- le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni sulla BMTI;
- le attività di vigilanza e di controllo e le modalità di accertamento delle violazioni;
- la pubblicazione e diffusione delle informazioni e dei provvedimenti.
Nella BMTI è consentita la negoziazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici attraverso le seguenti tipologie di contratti:
- contratti a pronta consegna;
- contratti a consegna differita nel tempo;
- contratti a termine.
Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i seguenti soggetti:
a) gli agenti di affari in mediazione del settore agricolo, agroalimentare e ittico;
b) gli agenti e rappresentanti di commercio del settore agricolo, agroalimentare e ittico;
c) le società di capitali, aventi come oggetto attività di intermediazione telematica, costituite dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dalle organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro, dagli imprenditori di cui agli art. 2135 c.c. e 2195 c.c., dagli imprenditori della pesca, dalle organizzazioni di produttori agricoli di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102, dalle società cooperative e loro consorzi, delle filiere agricola, agroalimentare e ittica;
d) le imprese di investimento (SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
I soggetti di cui alla lettera d) sono autorizzati a negoziare anche i contratti a termine.
I soggetti abilitati all’intermediazione telematica raccolgono e gestiscono gli ordini all’interno della BMTI, svolgendo le seguenti attività:
- ricevere le proposte di acquisto e le proposte di vendita;
- inserire tali proposte sulla piattaforma telematica (infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione di merci e di derrate);
- modificare e/o cancellare le proposte;
- tenere costantemente informati gli operatori accreditati sullo svolgimento delle contrattazioni telematiche;
- assistere gli operatori accreditati durante la fase della stipulazione e dell’esecuzione del contratto telematico.
Fonte
Ministero delle politiche agricole e forestaliDecreto 6 aprile 2006, n. 174Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.(G.U. 13 maggio 2006, n. 110) |
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