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03/2007 - Direttiva CE IVA


Per contrastare la frode e l’evasione fiscale e semplificare la procedura di riscossione dell’imposta, è stata modificata la direttiva comunitaria riguardante l’IVA

Con l’approvazione della direttiva 2006/69/CE sono state apportate alcune modifiche alla VI direttiva CEE in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 77/388/CEE).
Per prevenire la frode e l’evasione fiscale, gli Stati membri possono adottare misure affinché la base imponibile per una cessione di beni o una prestazione di servizi sia rappresentata dal valore normale, derogando pertanto alla regola generale in base alla quale deve essere assoggettato a IVA il corrispettivo stabilito tra le parti. Tale possibilità è prevista soltanto per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro. I vincoli stretti possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.
Il «valore normale» è definito come l’intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione in quel momento, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza a un cedente o prestatore indipendente all’interno del territorio dello Stato membro in cui l’operazione è assoggettata all'imposta.
Un’altra novità introdotta dalla direttiva 2006/69/CE riguarda la possibilità di applicare, in nuove ipotesi, il meccanismo del reverse charge. In ambito IVA, la regola generale prevede che risulti debitore di imposta chi, nell’esercizio di impresa, arti o professioni, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato (art. 17 dpr n. 633/1972). Tale definizione subisce eccezioni nei casi in cui sia stabilita l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge). In base a detto meccanismo, il debitore di imposta è individuato nel cessionario o committente, il quale, al fine di determinare l’imposta dovuta, è tenuto a emettere autofattura, oppure a integrare, con l’indicazione dell’imposta, la fattura ricevuta, e a effettuarne l'annotazione nel registro delle fatture di vendita. Il medesimo documento, ai fini della detrazione, deve poi essere annotato anche nel registro delle fatture di acquisto.
Al fine di contrastare la frode e l’evasione fiscale e di semplificare la procedura di riscossione dell’IVA la direttiva 2006/69/CE prevede che gli Stati membri possano stabilire, per una serie di operazioni, che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate. Tra le operazioni elencate nella direttiva, rientrano le prestazioni di servizi di costruzione (inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relativi a beni immobili), le cessioni di beni immobili in determinate ipotesi e le cessioni di materiali di recupero.

Fonte
Direttiva 2006/69/CE del Consiglio del 24 luglio 2006 che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie
(G.U.U.E. 12 agosto 2006, n. L221)

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