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03/2008 - Recepimento della direttiva antiriciclaggio, novità per gli assegni
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L’attuazione della direttiva in materia di antiriciclaggio ha introdotto rilevanti modifiche nella trasferibilità degli assegni bancari. |
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Con il recepimento della direttiva 2005/60/CE (terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio) sono state introdotte rilevanti novità in materia di pagamenti in contanti e titoli di credito. Pagamenti in contanti Viene vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. Il trasferimento per contanti per mezzo di tali soggetti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Assegni bancari, postali e circolari I libretti di assegni rilasciati dalle banche e da Poste italiane spa devono contenere moduli di assegni con l’indicazione della clausola di non trasferibilità. Possono essere emessi libretti di assegni senza la clausola non trasferibile soltanto dietro presentazione da parte del correntista di un’apposita domanda in forma scritta. Per ciascun assegno bancario o postale rilasciato in forma libera è previsto il pagamento di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. Inoltre le girate effettuate sugli assegni privi della clausola non trasferibile devono riportare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. L’Amministrazione finanziaria è autorizzata a richiedere alle banche e a Poste italiane spa i dati identificativi e il codice fiscale delle persone a cui sono stati consegnati moduli di assegni senza la clausola non trasferibile. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (il limite precedente era di 12.500 euro) devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane spa. Anche per gli assegni circolari, i vaglia cambiari e i vaglia postali è stata fissata la regola generale della loro emissione con la clausola di non trasferibilità. La forma libera per detti titoli di credito è prevista, per importi inferiori a 5.000 euro, in presenza di una richiesta scritta del cliente. Anche per tali assegni è dovuta l’imposta di bollo di 1,50 euro e, in presenza di girate, deve essere indicato il codice fiscale del girante. Le disposizioni riguardanti i pagamenti in contanti, gli assegni, i vaglia cambiari e i vaglia postali entrano in vigore il 30 aprile 2008. Libretti al portatore Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore o il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Unità di informazione finanziaria È stato soppresso l’Ufficio italiano dei cambi (UIC) e sono stati trasferiti alla Banca d’Italia le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie. Le competenze in materia di antiriciclaggio, in precedenza attribuite all’UIC, sono state assegnate all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita presso la Banca d’Italia. La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d’Italia deve disciplinare con regolamento l’organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La UIF svolge, tra le altre, le seguenti attività: - analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; - riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; - acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette. Sulla base delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività la UIF: - svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali; - elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; - può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale polizia valutaria, della DIA e dell’autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. Fonte Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (G.U. 14 dicembre 2007, n. 290 – S.O. n. 268) |
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