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03/2008 - Informativa di bilancio, nuovi obblighi per le società quotate


Con il recepimento della direttiva Transparency le relazioni trimestrali delle società quotate sono sostituite dal resoconto intermedio di gestione.
È stato approvato il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2004/109/CE, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (direttiva Transparency).
Il d.lgs. n. 195/2007 ha introdotto nel Testo unico della finanza (d.lgs. n. 58/1998) il nuovo art. 154- ter (Relazioni finanziarie) che, per gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine, prevede una serie di obblighi in materia di informativa di bilancio.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere approvato il bilancio d’esercizio e deve essere pubblicata la relazione finanziaria annuale, comprendente:
- il bilancio di esercizio;
- il bilancio consolidato, ove redatto;
- la relazione sulla gestione;
- l’attestazione (art. 154-bis, comma 5) resa dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L’attestazione deve indicare: l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio; che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali; la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
Le relazioni di revisione devono essere pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio deve essere pubblicata una relazione finanziaria semestrale comprendente:
- il bilancio semestrale abbreviato;
- la relazione intermedia sulla gestione;
- l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5.
La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente insieme alla relazione finanziaria semestrale.
Il bilancio semestrale abbreviato deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Tale bilancio è redatto in forma consolidata se la società ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio.
Entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, deve essere pubblicato un resoconto intermedio di gestione che fornisce:
- una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
- un’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate.




Fonte

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195
Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
(G.U. 9 novembre 2007, n. 261 – S.O. n. 228)

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