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05/2009 - IVA per cassa


Con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono state definite in dettaglio le regole per l’applicazione dell’IVA per cassa.

L’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile al momento dell’incasso del relativo corrispettivo qualora quest’ultimo sia successivo al momento dell’emissione della fattura (IVA a esigibilità differita o IVA per cassa). Di conseguenza, il cessionario o il committente che ha ricevuto una fattura con IVA a esigibilità differita ha diritto alla detrazione dell’imposta a partire dal momento in cui il corrispettivo di tale operazione è stato da lui pagato.
Per poter applicare l’IVA per cassa il soggetto cedente deve avere realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 200.000 euro; in caso di inizio di attività il soggetto cedente deve prevedere di conseguire un volume d’affari annuo non superiore a detto importo. Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa; il termine annuale non si applica se il cessionario o committente è stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Per poter applicare l’IVA per cassa il contribuente deve annotare nella fattura che si tratta di “operazione con imposta a esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009”; se la fattura non riporta esplicitamente tale indicazione, all’IVA esposta in fattura si applica l’esigibilità immediata.
Nel caso in cui il corrispettivo sia incassato parzialmente, l’IVA diventa esigibile ed è considerata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente tra somma incassata e corrispettivo totale dell’operazione.



Fonte

Ministero dell’economia e delle finanze
Decreto 26 marzo 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
(G.U. 27 aprile 2009, n. 96)

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