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01/2007 - La riforma dell’esame di Stato, tutte le novità
Lucia Barale


Il Parlamento ha approvato la riforma dell’esame di Stato

Il Parlamento ha approvato la riforma dell’esame di Stato e il Ministero della Pubblica Istruzione ha predisposto il decreto e le circolari ministeriali per dare attuazione alla normativa. Nell’articolo che segue si illustrano le principali novità che troveranno applicazione già a partire dal corrente anno scolastico.

La legge 11 gennaio 2007, n. 1 pubblicata sulla G.U. 13 gennaio 2007, n. 10 ha apporta modifiche agli esami di Stato e ha delegato il Governo in materia di raccordo tra la scuola e l’Università. La normativa è suddivisa in tre articoli:
- art. 1: Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame;
- art. 2: Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza;
- art. 3: Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni.
L’articolo 1 sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, relativi all’ammissione, al contenuto dell’esame, alla composizione della commissione e alla sede di esame.

L’articolo 2 contiene la delega al Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a:
- realizzare percorsi di orientamento nella scelta di corsi di laurea universitari e nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; sviluppare percorsi nella formazione tecnica superiore e percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
- potenziare il raccordo tra la scuola e le università, ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
- valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari;- incentivare l’eccellenza degli studenti ottenuta a vario titolo.

L’articolo 3 contiene le disposizioni transitorie per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, la regolamentazione dei compensi della commissione, l’abrogazione di alcuni articoli di legge e la data di entrata in vigore della nuova normativa.Presentiamo le principali novità contenute nella legge n. 1/2007.

Sintesi della riforma dell’esame di Stato

All’esame di Stato sono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che hanno frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione (MPI).

Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni che hanno riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica. L’abbreviazione si configura come una opportunità offerta a studenti particolarmente meritevoli.

L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare tendente ad accertare la loro preparazione, anche sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza, ovvero, in caso di assenza, nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia o nella regione.

Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiamo riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.
La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studi. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno.

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal MPI, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche al fine della elaborazione della terza prova scritta.

L’INVALSI provvede, inoltre, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

La commissione di esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.

La commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti sulla base del credito e dei punteggi delle prove, senza fruire d’integrazioni.
Commissione e sede di esame
La commissione di esame è composta da un massimo di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente esterno.

Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale.Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.

La circolare ministeriale n. 5 del 17/1/2007 e i decreti ministeriali del 17/1/2007 regolamentano lo svolgimento dell’esame di Stato per l’anno scolastico in corso.



Le novità in vigore nel corrente anno scolastico

- Gli alunni saranno ammessi all’esame solo in presenza di una valutazione positiva espressa dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale. In sede di scrutinio finale si procederà a una valutazione dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione da consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

- Nessuna modifica è prevista per lo svolgimento delle tre prove scritte, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 23/4/2003 n. 41 e 20/11/2000 n. 429.

- Il colloquio si svolgerà su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l’eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l’anno scolastico anche con l’ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti potranno essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Sarà obbligatorio, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Il colloquio non potrà considerarsi interamente risolto se non saranno svolti tutte le fasi sopra indicate e se non saranno interessate tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.

- La commissione potrà attribuire la lode ai candidati che avranno raggiunto 100 punti senza integrazioni.

- Per ogni singola classe si costituirà una commissione formata, al massimo, da sei commissari e il presidente.

- Il cinquanta per cento dei commissari è esterno. I commissari esterni e il presidente saranno comuni per ogni due commissioni che verranno abbinate secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.

- Le materie di esame affidate ai commissari esterni saranno scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con decreto entro il 31 gennaio. Quando la prima prova sarà affidata a un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova verrà affidata a un commissario interno e viceversa. L’affidamento delle altre materie ai commissari interni avverrà in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo presente l’esigenza di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Le novità in vigore dall’anno scolastico 2008-2009 che interessano gli alunni che in quest’anno scolastico frequentano la classe terza
- Per poter esser ammessi all’esame di Stato gli alunni dovranno saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

- Il credito scolastico massimo passerà da 20 a 25 punti.
- Il punteggio massimo del colloquio scenderà da 35 a 30 punti.

Per una completa attuazione la legge n. 1/2007 prevede una serie di interventi sui seguenti punti:
- le modalità per saldare i debiti formativi verranno definite con decreto del MPI;
- la predisposizione da parte dell’INVALSI, sulla base di apposite direttive impartite dal MPI, di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova;
- la valutazione, da parte dell’INVALSI, dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità;- le caratteristiche della terza prova nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle stesse.

Alcuni suggerimenti per la preparazione degli studenti
- Per aiutare gli alunni ad affrontare il nuovo esame di Stato può rivelarsi importante, più ancora che nel passato, realizzare alcune simulazioni delle tre prove scritte prevedendo la predisposizione e la correzione delle prove con la collaborazione di docenti esterni alla classe. Opportuno risulterà simulare prove orali con la presenza di docenti esterni alla classe, per abituare gli alunni ad affrontare colloqui con docenti non conosciuti.

- Torna a rivestire maggior significato il Documento del 15 maggio redatto dal Consiglio di classe in quanto sarà la base da cui docenti esterni dovranno partire per la redazione della terza prova, per valutare tutte le prove e per condurre i colloqui.


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