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01/2007 - Riforma del risparmio, nuove norme per il TUB e il TUF Lucia Barale
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Per rafforzare la tutela degli investitori il Governo ha varato un decreto legislativo con cui si adeguano il Testo unico bancario (TUB), il Testo unico della finanza (TUF) e altre leggi speciali alle norme della legge sul risparmio (legge n. 262/2005) |
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Con un decreto legislativo il Governo ha provveduto al coordinamento e all’adeguamento del Testo unico bancario (TUB), del Testo unico della finanza (TUF) e delle altre leggi speciali alla legge n. 262/2005 (legge per la tutela del risparmio). Gli adeguamenti tecnici realizzati mediante il d.lgs. n. 303/2006 sono finalizzati a rafforzare la tutela degli investitori intervenendo in diversi settori. Corporate governance delle società quotate Il voto a scrutinio segreto per l’elezione alle cariche sociali è soppresso. Il numero degli amministratori indipendenti aumenta: nel consiglio vi deve essere almeno un amministratore indipendente; se il consiglio ha più di sette componenti vi devono essere almeno due amministratori indipendenti. Se l’amministratore indipendente perde i requisiti di indipendenza, decade dalla carica. La partecipazione delle minoranze alla vita societaria è semplificata: per delegare il voto non è più necessario essere iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi. Revisione contabile Per le società quotate l’incarico di revisione del bilancio conferito a una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla CONSOB è approvato dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo. La durata dell’incarico è fissata in nove esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. La CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia stato deliberato, determinandone anche il corrispettivo. La vigilanza della CONSOB sulle società di revisione comprende anche il loro profilo organizzativo, fermi restando i controlli periodici sulla indipendenza e la idoneità tecnica sia della società sia dei responsabili della revisione. Circolazione dei prodotti finanziari I prodotti finanziari sottoscritti in un collocamento esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo (ad esempio un collocamento riservato a investitori professionali) non possono essere successivamente rivenduti al pubblico senza pubblicare il prospetto. Il presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) può estendere la partecipazione alle riunioni di tale organo ad altri ministri, oltre a quelli che per legge ne fanno parte, ai presidenti delle altre Autorità competenti in materia di vigilanza su intermediari e mercati finanziari, in relazione alle competenze di queste e agli argomenti trattati. Sono state inoltre approvate alcune misure coerenti con il principio di ripartizione per funzioni delle competenze delle Autorità di vigilanza: - è stato eliminato l’esame preventivo da parte della Banca d’Italia delle emissioni di valori mobiliari; - sono stati effettuati degli interventi per ribadire in capo alla CONSOB le competenze relative alla correttezza dei comportamenti e alla trasparenza in sede di documentazione d’offerta relativamente al collocamento dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario; - è stato attribuito alla CONSOB il potere regolamentare e di vigilanza sui prodotti bancari che abbiano una componente di prodotto finanziario. Fonte Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).(G.U. 10 gennaio 2007, n. 7 – S.O. n.5) |
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