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01/2008 - Finanziaria 2008


Una serie di misure per famiglie e imprese sono contenute nella manovra economica per il 2008.


Finanziaria 2008
Tre articoli e 1193 commi: così si presenta la legge finanziaria per il 2008 approvata dal Parlamento a fine dicembre dello scorso anno. Il “cuore” del provvedimento è costituito da una serie di misure a favore delle famiglie e delle imprese.


FAMIGLIE

ICI
Per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) è prevista una ulteriore detrazione, da aggiungere a quella base di 103,29 euro, pari all’1,33 per mille della base imponibile e fino a 200 euro. L’importo massimo della detrazione è pertanto di 303,29 euro.
Non beneficiano della maggiore detrazione le abitazioni di lusso, le ville e i castelli (categorie catastali A1, A8 e A9).

Affitti
Chi ha stipulato, in base alla legge n. 431/1998, un contratto di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione principale ha diritto a una detrazione fiscale di:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.
Ai giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, che stipulano un contratto di locazione (legge n. 431/1998) di unità immobiliare destinata ad abitazione principale, spetta una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. L’agevolazione fiscale ha una durata di tre anni.

Detrazione fiscale per le famiglie numerose
Ai nuclei familiari con più di tre figli a carico viene riconosciuta una detrazione fiscale annua di 1.200 euro. Tale detrazione – data indipendentemente dall’ammontare del reddito – deve essere ripartita al 50% tra i coniugi; se un coniuge risulta fiscalmente a carico, la detrazione compete nella misura del 100% all’altro coniuge.

Class action
A favore dei consumatori è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria (class action). I consumatori, avvalendosi della class action, non dovranno ricorrere a cause individuali, che risultano particolarmente gravose in particolare quando le controversie sono di modesto valore economico.

“Mister prezzi”
É stata prevista la figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi (“Mister prezzi”). Il garante, nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, resta in carica tre anni. Ha il compito di vigilare sull’andamento dei prezzi e di riferire sulle eventuali anomalie.


IMPRESE

IRES
L’aliquota IRES scende dal 33% al 27,5%.

Reddito fiscale
Sono state introdotte una serie di modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) che incidono in maniera rilevante sulla determinazione del reddito di impresa.
Interessi passivi – Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati; l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL = differenza tra valore della produzione e costi della produzione, escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni di leasing).
Spese di rappresentanza – Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
Ammortamento dei beni materiali – Sono stati eliminati l’ammortamento anticipato e l’ammortamento intensivo (o accelerato); pertanto le imprese possono soltanto applicare i coefficienti di ammortamento ordinario previsti dal decreto ministeriale 31/12/1988, ridotti alla metà per il primo esercizio.
Canoni di leasing – Per i beni mobili e le immobilizzazioni immateriali la deduzione fiscale dei canoni di leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario. I canoni di leasing per i beni immobili sono fiscalmente deducibili se la durata del contratto non è inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento; se l’applicazione di detta regola determina un risultato inferiore a 11 anni oppure superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni o pari almeno a 18 anni.
Deduzioni extracontabili – È stato eliminato l’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (quadro EC) che consentiva di dedurre i maggiori valori fiscali, rispetto a quelli iscritti nel Conto economico, di quote di ammortamento, svalutazione crediti e accantonamenti a fondi rischi e oneri.
Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni – Le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni sono esenti nella misura del 95% (in precedenza 84%); per fruire dell’esenzione, il periodo minimo di possesso della partecipazione deve essere di 12 mesi (in precedenza 18 mesi); infine la società partecipata deve avere residenza fiscale in uno Stato o territorio facenti parte della cosiddetta white list (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, individuati con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze).


CONTRIBUENTI MINIMI
È stato introdotto un nuovo regime contabile per le imprese e i professionisti che possiedono determinati requisiti (regime dei contribuenti minimi).
Sono considerati contribuenti minimi gli imprenditori individuali e i liberi professionisti che presentano le seguenti caratteristiche:
- hanno conseguito ricavi annui non superiori a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- non hanno sostenuto costi per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non hanno sostenuto, nei tre anni precedenti, costi per beni strumentali (acquisto, locazione, leasing, appalto) di importo superiore a 15.000 euro.
Per i contribuenti minimi sono previste sia delle regole semplificate di calcolo delle imposte sia delle agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda l’IVA, i contribuenti minimi devono emettere documenti di vendita senza addebito IVA e non hanno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti; inoltre non è previsto alcun obbligo di versamento e di dichiarazione IVA.
Gli unici adempimenti stabiliti dalla normativa riguardano:
- la certificazione dei corrispettivi, indicando in sostituzione dell’ammontare dell’IVA, se è emessa fattura, che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano il regime di franchigia;
- la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
I contribuenti minimi sono anche esonerati dalla presentazione dell’elenco dei clienti e dell’elenco dei fornitori.
Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi devono versare una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con il principio di cassa. Ai fini IRAP i contribuenti minimi non sono considerati soggetti passivi dell’imposta e, pertanto, sono esonerati dall’obbligo della relativa dichiarazione.


OPZIONE IRES
Le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per l’assoggettamento del reddito derivante dall’attività di impresa a tassazione separata con aliquota 27,5%, a condizione che il reddito non sia prelevato dall’imprenditore o distribuito ai soci.
Se il reddito viene successivamente prelevato o distribuito, il reddito soggetto a tassazione separata concorre a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si porta in detrazione dell’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.


COMPENSAZIONE DELLE PERDITE
Sono state reintrodotte le precedenti modalità di determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, con la compensazione “orizzontale” tra i redditi e le perdite d’impresa minore (regime contabile semplificato) e di lavoro autonomo. Vi è pertanto la possibilità di scomputare le perdite dagli altri redditi dichiarati nello stesso periodo di imposta, senza però avere la possibilità di riportare a nuovo le perdite stesse. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in regime ordinario o da partecipazione in società di persone non possono invece essere compensate con le altre categorie di reddito, ma soltanto con i redditi dello stesso tipo; possono essere portate a nuovo nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto (compensazione “verticale”).


IRAP
L’aliquota IRAP scende dal 4,25% al 3,9%.
Ai fini della determinazione della base imponibile si considerano esclusivamente i valori iscritti nel Conto economico civilistico, senza tener conto delle variazioni in aumento o in diminuzione individuate ai fini del calcolo dell’IRES. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione vengono accertati dall’Amministrazione finanziaria secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
Sono state apportate alcune modifiche ai componenti del valore della produzione e dei costi della produzione da considerare ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Ai costi della produzione non deducibili sono stati aggiunti: le svalutazioni delle immobilizzazioni, gli accantonamenti per rischi, gli altri accantonamenti e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Le società di persone e le imprese individuali possono optare, se si trovano in contabilità ordinaria, per la determinazione della base imponibile IRAP (valore della produzione netta) secondo le regole previste per le società di capitali.
La dichiarazione annuale IRAP non fa più parte della dichiarazione unificata (modello Unico), ma deve essere presentata direttamente alla regione di domicilio fiscale dell’impresa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno fissati i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP.
Dal 2009 l’IRAP diventerà un tributo proprio della Regione, istituita con apposita legge regionale, che potrà modificare aliquote, deduzioni e detrazioni, mentre le regole per determinazione della base imponibile IRAP continueranno a essere fissate mediante legge nazionale.


DICHIARAZIONE DEI REDDITI TELEMATICA
È stata eliminata la possibilità per le persone fisiche non titolari di partita IVA di presentare la dichiarazione dei redditi in formato cartaceo. Come gli altri contribuenti, tali soggetti devono presentare entro il 31 luglio, direttamente o mediante intermediari, la dichiarazione dei redditi in via telematica.



Fonte

Fonte Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2008).
(G.U. 28 dicembre 2007, n. 300 – S.O. n. 285) Legge 24 dicembre 2007, n. 245 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
(G.U. 28 dicembre 2007, n. 300 – S.O. n. 286)

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