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01/2009 Manovra anti-crisi
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La manovra anti-crisi contiene una serie di provvedimenti che interessano le discipline giuridiche, economiche e aziendali. |
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La legge di conversione del decreto anti-crisi (decreto legge n. 185/2008) contiene una serie di provvedimenti che interessano le discipline giuridiche, economiche e aziendali. Libri e scritture contabili Documentazione informatica In base al nuovo art. 2215-bis del codice civile (Documentazione informatica) «I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile». La documentazione contabile informatizzata ha pertanto la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Libro soci delle srl Per le società a responsabilità limitata non è più prevista la tenuta del libro soci. Gli amministratori devono pertanto tenere, oltre il libro delle decisioni da loro stessi assunte, il solo libro delle decisioni dei soci. (art. 2478 c.c.) Il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie viene individuato nel deposito presso il registro delle imprese (art. 2470 c.c.). Si limitano alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito, entro 30 giorni, presso il registro delle imprese. È stato infatti soppresso l’obbligo di presentazione in tale sede dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. Il libro soci rimane nelle altre società di capitali. Posta elettronica certificata Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese già costituite in forma societaria comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2009. Bilancio Valutazione dei titoli Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, viene introdotta una deroga al criterio di valutazione di cui all’art. 2426, n. 9) del codice civile, che prevede che le rimanenze di titoli siano iscritte in bilancio al costo di acquisto o al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Per il bilancio dell’esercizio 2008, le imprese che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere applicata anche all'esercizio 2009 se disposto da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Rivalutazione dei beni immobili Le società di persone e le società di capitali che applicano le norme del codice civile nella redazione del bilancio d’esercizio possono rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa. La rivalutazione civilistica deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio 2008, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge (Riserva di rivalutazione), con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 7% per gli immobili ammortizzabili e del 4% relativamente agli immobili non ammortizzabili, da portare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione (rivalutazione fiscale). Imposte Deducibilità parziale dell’IRAP L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è deducibile ai fini IRES e IRPEF nella misura del 10%. La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa. In sede di determinazione del reddito fiscale le imprese devono pertanto applicare una variazione in diminuzione al reddito di bilancio pari al 10% dell’IRAP versata nell’esercizio. IVA per cassa L’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione diviene esigibile al momento dell’incasso qualora quest’ultimo sia successivo al momento dell’emissione della fattura (IVA per cassa). Con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sarà stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile l’IVA per cassa. Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa; il termine annuale non si applica se l’acquirente è assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Per poter applicare l’IVA per cassa il contribuente deve indicare nella fattura che si tratta di “vendita effettuata con imposta a esigibilità differita”; se la fattura non riporta esplicitamente tale indicazione, all’IVA esposta in fattura si applica l’esigibilità immediata. L’efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE. Trasmissione telematica dei corrispettivi IVA È abrogata la norma concernente la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio. Tale norma stabiliva per i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi. Per tali soggetti rimane l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi con annotazione mensile riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo. Amministrazione del personale Imposta sostitutiva 10% sui premi di produttività Gli importi della busta paga per premi di produttività non sono assoggettati alle aliquote progressive IRPEF ma a un’imposta sostituiva 10%. Tale imposta sostitutiva rappresenta un’agevolazione fiscale riconosciuta al lavoratore dipendente per l’attività che ha contribuito a migliorare la redditività aziendale. Per calcolare la ritenuta fiscale sulle retribuzioni corrisposte mensilmente ai lavoratori dipendenti occorre pertanto utilizzare due basi imponibili fiscali: - una base imponibile (paga base + scatti di anzianità + superminimo + altre voci ordinarie ) da assoggettare alle aliquote progressive IRPEF; - una base imponibile (premi di produttività di importo complessivo non superiore a 6.000 euro) da assoggettare a imposta sostitutiva 10%. Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario che il lavoratore abbia percepito nell’anno precedente un reddito annuo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi. Banche e mercati finanziari Commissione di massimo scoperto e commitment fee Sono considerate nulle le clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto nel caso in cui il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni, oppure in caso di utilizzi in assenza di fido. Sono nulle anche le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Tassi di interesse sui mutui bancari Per i mutui bancari a tasso variabile relativi ad acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, l'importo delle rate da pagare nel 2009 non può essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4% (senza spread) e l’importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea (tasso BCE), dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Partecipazione delle imprese industriali nelle banche I soggetti che svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari possono detenere, senza limiti percentuali, partecipazioni al capitale delle banche. L’autorizzazione a detenere tali partecipazioni è rilasciata dalla Banca d’Italia, la quale è chiamata, tra l’altro, ad accertare la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni o la competenza professionale specifica nel settore finanziario. Offerta pubblica di acquisto (OPA) La regola di passività (passivity rule) – in base alla quale, se non vi è l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società quotate i cui titoli sono oggetto di OPA devono astenersi dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta – viene in parte attenuata. La passivity rule può essere ora applicata se previsto dallo statuto della società quotata. Fonte Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (G.U. 28 gennaio 2009, n. 22 – S.O. n.14) |
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