
|
01/2009 - Deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza
|
| ||||||
|
Con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stati precisati i requisiti di inerenza e congruità in base ai quali le spese di rappresentanza possono essere considerate deducibili. |
|||||||
|
La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha previsto (art. 108 TUIR) che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Facendo seguito a quanto stabilito da questa norma il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato un decreto per indicare i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza. Spese di rappresentanza Si considerano inerenti, a condizione che siano effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. L’inerenza della spesa di rappresentanza è riconosciuta per le seguenti spese: a)le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; b)le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c)le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; d)le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; e)ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, compresi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (gratuità, finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevolezza). Per quanto riguarda il requisito della congruità, l’importo delle spese di rappresentanza deducibili si calcola applicando determinate percentuali ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, come indicato nella seguente tabella.
Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 euro sono interamente deducibili. Esempio – Calcolo delle spese di rappresentanza deducibili La Alfa spa, che ha rilevato ricavi e proventi della gestione caratteristica per € 18.000.000, ha sostenuto nell’esercizio spese di rappresentanza per: ipotesi a) € 125.000 ipotesi b) € 180.000 Calcoliamo le spese di rappresentanza fiscalmente deducibili. Il limite massimo di spese di rappresentanza deducibili è di: € [130.000 + (8.000.000 x 0,5%)] = € 170.000 Nella ipotesi a) le spese sostenute (€ 125.000) rientrano in tale limite e pertanto sono fiscalmente deducibili per l’intero importo. Nella ipotesi b) essendo l’importo fiscalmente deducibile inferiore alle spese sostenute, si ha una variazione in aumento al reddito di bilancio (componente positivo del reddito fiscale) di: € (180.000 – 170.000) = € 10.000 Altre spese Non sono considerate spese di rappresentanza e non risultano pertanto soggette ai limiti di deducibilità sopra illustrati: - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa; - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. La deducibilità di tali spese è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. Fonte Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 19 novembre 2008 Disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza. (G.U. 15 gennaio 2009, n. 11) |
|||||||


