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02/2007 - Salgono al 10,58% gli interessi di mora
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Il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto il tasso di interesse da applicare, nel primo semestre 2007, in caso di tardivo pagamento da parte del compratore |
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Il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 - il decreto legislativo con cui č stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali - prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore. Il tasso da utilizzare č il saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato del 7% (9% per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili). Per il primo semestre 2007 il tasso di riferimento della Banca centrale europea č pari a 3,58%. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, gli interessi di mora si applicano nel periodo 1/01-30/06 2007 nella misura del 10,58%. Nella tabella sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2002. Fonte Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (G.U. 5 febbraio 2007, n. 29) |
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