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02/2007 - Minimali contributivi per il 2007
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Fissati dall’INPS i minimali di retribuzione giornaliera per l’anno 2007 |
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La legge n. 389/1989 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non sia inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Tali importi devono essere annualmente rivalutati in base alla variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni accertata dall’ISTAT. Per l’anno 2006 la rivalutazione è risultata del 2%. L’INPS ha pertanto provveduto a rivalutare in tale misura percentuale i limiti di retribuzione giornaliera che devono essere utilizzati a partire dal periodo di paga in corso all’1/1/2007. Detti limiti devono essere ragguagliati se risultano di importo inferiore a 41,43 euro. Infatti i minimali contributivi non possono essere inferiori al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Poiché la pensione minima in vigore al 1° gennaio 2007 è di 436,14 euro mensili, il minimale giornaliero è pari a 41,43 euro (436,14 x 9,50% = 41,43). Fonte Circolare INPS 6 febbraio 2007, n. 34 Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. |
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