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02/2007 - Schemi di bilancio delle società quotate


La CONSOB ha fornito alle società quotate delle indicazioni in materia di bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Come previsto dal d.lgs. n. 38/2005, la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha fornito alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (imprese aventi l’obbligo di applicare i principi contabili internazionali – IAS/IFRS), le indicazioni relative agli schemi del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato.

Diversamente da quanto disposto dall’ISVAP per le imprese di assicurazione (Provvedimento 2404 del 22 dicembre 2005) e dalla Banca d’Italia per le imprese bancarie (Provvedimento del 22 dicembre 2005), la CONSOB non ha formulato dei prospetti dettagliati, ma ha scelto di richiamare l’applicazione dei principi contabili internazionali. Nel bilancio l’impresa deve indicare chiaramente lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli previsti dallo IAS 1 per il Conto economico (costi classificati secondo natura o destinazione) e lo Stato patrimoniale (voci correnti e non correnti o voci classificate secondo il grado di liquidità), il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, nonché il metodo (diretto o indiretto) utilizzato per rappresentare i flussi finanziari nel Rendiconto finanziario (IAS 7).
Per la redazione del bilancio consolidato l’impresa può utilizzare schemi di bilancio diversi rispetto a quelli impiegati nella predisposizione del bilancio d'esercizio, qualora tale diversa modalità fornisca una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella fornita a livello individuale. Il metodo di classificazione adottato dagli emittenti per i singoli schemi di bilancio deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date diverse dalle scadenze annuali. Ogni variazione deve essere motivata nelle Note esplicative al bilancio.

Per le voci riportate nei prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico, nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel Rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa informativa nelle Note esplicative al bilancio.

Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi contabili internazionali, negli schemi di bilancio devono essere evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci di seguito indicate:
- nei prospetti di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario, gli importi delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento;
- nel Conto economico, i componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui l’impresa scelga di presentare le voci di Stato patrimoniale in base al loro grado di liquidità, nelle Note esplicative al bilancio devono essere riportate le motivazioni di tale scelta e la circostanza che la presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni attendibili e più significative rispetto alla distinzione delle poste patrimoniali in corrente/non corrente.
Nelle Note esplicative al bilancio deve essere fornita adeguata informativa della composizione di eventuali saldi intermedi inseriti nel Conto economico.


Fonte

CONSOB – Delibera n. 15519 del 27 luglio 2006
Disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005

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