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02/2008 - IVA, nuove regole UE sulla prestazione di servizi


Il Consiglio Ecofin ha approvato il “pacchetto IVA”. Tra le misure adottate spicca la modifica delle regole sul luogo di prestazione dei servizi, per assicurare che la tassazione avvenga nello Stato membro UE in cui avviene il consumo.
Il Consiglio dei ministri economici e finanziari dell’Unione europea ha approvato in via definitiva due direttive e un regolamento comunitario che introducono modifiche alle disposizioni comuni in materia di imposta sul valore aggiunto.
La prima direttiva modifica i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi previsti dalla direttiva 2006/112/CE. Se il cliente è un soggetto d’imposta (B2B-Business-to-Business), la prestazione si considererà effettuata nel Paese in cui si trova il cliente (Paese di consumo). Se invece cliente è un consumatore finale (B2C-Business-to-Consumer), il luogo della tassazione continua a essere quello in cui si trova il fornitore (Paese del fornitore).
Tuttavia, l’applicazione dell’IVA sarà sempre effettuata nel Paese di consumo in presenza dei seguenti servizi: servizi di ristorazione; noleggio di mezzi di trasporto; servizi culturali, sportivi, scientifici ed educativi; servizi televisivi, di telecomunicazione e quelli effettuati con mezzi elettronici.
Per agevolare gli adempimenti relativi all’applicazione dell’IVA in Paesi diversi da quello in cui si trova il fornitore, è stato previsto il cosiddetto “sportello unico”; in pratica, si è stabilito (in particolare per i servizi televisivi, di telecomunicazione e per quelli resi con mezzi elettronici) che l’operatore potrà provvedere a tali adempimenti nel Paese membro in cui si trova.
La seconda direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso IVA a soggetti non residenti. Le nuove norme semplificheranno gli adempimenti a carico degli operatori e ridurranno i tempi e i costi per ottenere i rimborsi dovuti.
Infine, il regolamento modifica le disposizioni di un precedente regolamento al fine di migliorare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.




Fonte
Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (G.U.U.E. L 44, 20 febbraio 2008)


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